Legislatura 19ª - Dossier n. 264
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PREMESSA
Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, è stato approvato, con modificazioni, dal Senato in prima lettura il 31 ottobre 2024. Successivamente è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, concluso nella seduta dell'8 luglio 2025. Il testo iniziale era corredato di relazione tecnica, aggiornata dopo l’approvazione in prima lettura(1) , mentre non risulta ancora pervenuto l’aggiornamento dopo l’approvazione in seconda lettura.
Sono di seguito esaminate solo le disposizioni aggiunte in seconda lettura e gli articoli modificati in seconda lettura aventi rilievo finanziario, mentre non sono oggetto di esame gli altri articoli modificati.
1) Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 15 gennaio 2025.
Articolo 8
(Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani)
L’articolo, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, prevede che le Amministrazioni statali e periferiche, in base alle rispettive competenze, al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini da zero a tre anni di età nei comuni montani, possano promuovere i servizi educativi per l'infanzia, individuando soluzioni che soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato e tenendo conto delle peculiarità delle zone. Per il raggiungimento delle predette finalità si consente che una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane(2) , destinate agli interventi di competenza statale, possa essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani.
L’articolo, aggiunto nel corso dell’esame svoltosi in seconda lettura alla Camera dei deputati, è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, va evidenziato che il comma 2 dell’articolo dispone che una quota fino al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di competenza statale possa essere impiegata per il finanziamento dei progetti innovativi finalizzati all’educazione dell’infanzia.
Premesso che il suddetto Fondo, iscritto nel bilancio dello Stato 2025-2027, reca una dotazione di 196,5 milioni di euro annui(3) , va evidenziato che lo stesso si presenta come un limite massimo di spesa il cui riparto è annualmente disposto dal Ministro per gli affari regionali.
Per i profili di quantificazione, dal momento che l’ammontare delle risorse destinabili alle finalità in esame non potrà comunque oltrepassare il 20 per cento delle risorse relative agli interventi di competenza statale (interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame), andrebbero fornite conferme in merito al grado di effettiva rimodulabilità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi statali a fronte della quota destinata alle amministrazioni territoriali(4) .
2) Il comma 593 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», stabilendo alle lettere a)-f) le specifiche finalizzazioni di spesa degli interventi e le amministrazioni interessate.
3) Il capitolo interessato è il 2068 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze che reca nel bilancio in gestione una dotazione di 196,5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027. La disponibilità al 18 luglio 2025 era pari a 45,7 milioni di euro. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, interrogazione del capitolo 2068 dello stato di previsione del MEF al 18 luglio 2025. Lo stanziamento corrisponde al capitolo 945 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, che reca una dotazione di 196,5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027. Cfr. IPZS, Gazzetta Ufficiale, Supplemento n.13/2025, pagina 336.
4) In proposito, va segnalato che i decreti del Ministro per gli affari regionali del 20 marzo 2025 e del 13 gennaio 2025, recanti rispettivamente “Ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle Montagne italiane per gli interventi di competenza statale – 2024” e “Ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle Montagne italiane per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali – 2024”, indicavano che a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, pari per l’anno 2024 a euro 195.740.927, veniva destinato a regioni ed enti locali un importo pari a euro 195.408.167,42. La quota residua delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle Montagne italiane per l’anno 2024, pari a 332.759,58 euro, risultava invece destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna. Tali risorse finanziarie erano finalizzate a sostenere l’avvio di iniziative di comunicazione istituzionale sui temi della montagna e di iniziative destinate ad “attività di collaborazione con istituzioni universitarie volte alla realizzazione di master universitari aventi ad oggetto i temi della montagna”.
Articolo 13, comma 3
(Nebulizzatori a base di peperoncino)
La disposizione, inserita durante la seconda lettura, estende ai corpi della Polizia locale e della Protezione civile operanti nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di dotare il proprio personale di nebulizzatori a base di capsaicina (peperoncino).
A tal fine interviene sull'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.
La disposizione stata inserito in prima lettura ed è al momento sprovvista di RT
Al riguardo, nel presupposto che dal riconoscimento della facoltà in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per cui le amministrazioni interessate potranno provvedervi avvalendosi delle sole risorse già previste nei rispettivi bilanci ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.
Articolo 14
(Parchi e aree protette in zone montane)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, consente, nell’ambito della Strategia per la montagna italiana (SMI), l’avvio di progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.
La RT non è disponibile.
Al riguardo, tenuto conto del carattere programmatorio della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 15
(Disposizioni in materia di limiti all'esercizio dell'attività venatoria nei valichi montani)
La disposizione, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l’articolo 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992.
La norma vigente vieta la caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
La modifica proposta specifica che tali valichi montani devono essere interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna “in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica, caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato”.
Inoltre, non prevede più il divieto di caccia ma prevede che sia un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 180 giorni, a istituire, ove non già esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l’attività venatoria è consentita nei limiti e nelle condizioni stabiliti dalle regioni, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007(5) . Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale, l’attività venatoria è consentita secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddette sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023/2024.
La RT non è disponibile.
Al riguardo, andrebbe assicurato che l’istituzione delle zone di protezione speciale mediante decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica sia effettuata nell’ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
5) L’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela dei territorio e del mare del 17 ottobre 2007 prevede che le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione siano adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», nonché dei criteri minimi uniformi definiti col medesimo decreto e articolati come segue:
- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;
- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS.
Articolo 19
(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)
La norma, modificata dalla Camera dei deputati, riconosce un contributo sotto forma di credito di imposta(6) agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano determinati investimenti volti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti. La modifica intervenuta alla Camera dei deputati specifica che tra gli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati sono ricomprese anche le cooperative agricole e forestali e che tra i consorzi forestali sono ricompresi anche quelli partecipati dai comuni. La restante parte dell’articolato non ha subito modifiche nel corso dell’esame alla Camera dei deputati.
La RT riferita all’AC 2126, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione determina effetti negativi pari al limite di spesa stabilito in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. A tali oneri si provvede, ai sensi dell'articolo 34 del provvedimento in esame. Inoltre la RT precisa che, tenuto conto che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, la disposizione comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno anche per l'anno 2028, pari a 4 milioni di euro, cui si provvede, nell'ambito del medesimo articolo 34.
Non risulta, invece, una RT per le modifiche intervenute alla Camera dei deputati.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
1 | Credito d'imposta, imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni montani per determinati investimenti benefici per l’ambiente | s | k | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Al riguardo, in merito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che specificano che tra gli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati sono ricomprese anche le cooperative agricole e forestali e che tra i consorzi forestali sono ricompresi anche quelli partecipati dai comuni, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma riconosce un credito di imposta, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro annui, dal 2025 al 2027 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, e dal 2026 al 2028 in termini di fabbisogno, in considerazione della differita effettiva fruizione del beneficio, e che un apposito decreto ministeriale provvederà al rispetto del limite di spesa previsto.
6) Il credito d’imposta è concesso in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1°gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto.
Articolo 20
(Tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede l’istituzione di un tavolo tecnico, mediante un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'individuazione di misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 1, con riferimento agli incentivi riconosciuti dalla legislazione vigente, ivi comprese misure di agevolazione finanziaria e di garanzia. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La RT non è disponibile.
Al riguardo, tenuto conto che per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 25
(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)
L’articolo in esame al comma 1, come modificato dalla Camera dei deputati, prevede che alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.
Il comma 2, nei casi in cui nei territori dei sopracitati comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, riconosce il credito d'imposta di cui al comma 1 in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1.
Ai sensi del comma 3 l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
La RT annessa al ddl iniziale approvato dal Senato in prima lettura ribadiva che l’articolo prevede misure fiscali di vantaggio a favore dei titolari di piccole e microimprese che intraprendono nuove attività, dopo l’entrata in vigore della legge, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, e che non abbiano compiuto 41 anni di età alla data di avvio dell’attività.
Ricordava la RT che rispetto al testo approvato in sede preliminare, il requisito anagrafico è collegato alla data di avvio dell’attività piuttosto che alla data di entrata in vigore della legge. Tale modifica, che fa seguito ad una richiesta formulata in sede tecnica dalla Conferenza delle Regioni, ha la finalità di restringere la platea dei destinatari, escludendone l’applicazione nel caso di soggetti che, pur non avendo raggiunto 41 anni alla data di entrata in vigore della legge, abbiano superato tale soglia anagrafica alla data di avvio dell’attività.
La misura, in particolare, riconosce, per il periodo d’imposta nella quale l’attività è intrapresa e nei successivi due periodi, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d’impresa determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro, e l’imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l’aliquota del 15 per cento.
L’integrazione apportata al comma 1 durante l’esame presso la Camera dei deputati è al momento sprovvista di RT.
Il Governo, durante l’esame al Senato in prima lettura (con Nota del 5 agosto 2024), con riferimento alla platea potenzialmente interessata alla misura in esame aveva rilevato quanto segue. Da un recente studio (maggio 2024) di Confartigianato, emerge il ruolo rilevante che l’economia montana riveste in Italia, con ripercussioni decisamente significative anche in Europa. Siamo infatti il paese che – nel settore – genera il più alto PIL dell'UE. Basti pensare che di tutto il prodotto interno lordo, originato dalle aree montane all'interno dell'Unione europea, il 27,7 per cento viene dall'Italia. Tale incidenza risulta addirittura più che doppia rispetto alla quota che, in generale, il PIL italiano (12,4 per cento) rappresenta sul PIL totale europeo.
Nelle aree montane italiane operano 552 mila unità locali delle imprese per cui lavorano 1,8 milioni di addetti. Va evidenziato che, dal 2021 al 2023, l’occupazione ha registrato un’importante crescita, pari al 4,1 per cento. Le imprese della montagna, inoltre, producono un fatturato di 313,7 miliardi di euro (pari al 9 per cento del valore complessivo nazionale) e un valore aggiunto di 90 miliardi (ossia il 10,0 per cento del totale Italia).
In relazione alla espressa esigenza di avere una stima della platea delle nuove imprese, istituite nei comuni montani e i cui titolari non abbiano ancora compiuto i 41 anni alla data di avvio dell’impresa, il Governo ha comunicato che, sulla base dei dati presenti in Anagrafe Tributaria e considerando Comuni Montani quelli individuati dal sito dell’Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane, alla data dell’11 luglio 2024 il numero degli operatori IVA – persone fisiche con meno di 41 anni di età – che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2024 risultava pari a 16.895.
Al riguardo, i profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma opera il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito di imposta, per il periodo d’imposta nella quale l’attività è intrapresa e nei successivi due periodi, in favore dei titolari di piccole imprese e microimprese che intraprendono nuove attività nei comuni montani e che non abbiano compiuto 41 anni di età alla data di avvio dell’attività.
Integrando le osservazioni già formulate nel corso dell’esame in prima lettura(7) e tenuto conto che l’onere derivante dall’agevolazione in esame presenta evidenti caratteristiche di rimodulabilità, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione sulla platea dei soggetti interessati dalla norma alla luce della modifica apportata al comma 1, in base alla quale il beneficio sarà concesso a condizione che l’attività d’impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento.
Per i profili di copertura, si rinvia all’articolo 34.
7) Nota di lettura n. 147, pagine 20-21
Articolo 34
(Disposizioni finanziarie)
La norma, modificata dalla Camera dei deputati, dispone la copertura degli oneri recati dal disegno di legge in esame. Nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è stato soppresso il comma 2 (relativo agli oneri per gli incentivi alla natalità nei comuni montani), i cui oneri sono stati ricompresi nel comma 1, così pertanto rideterminati:
- 105 milioni di euro nell'anno 2025;
- 123,5 milioni di euro nell'anno 2026;
- 119,6 milioni di euro nell'anno 2027;
- 108 milioni di euro nell'anno 2028;
- 110,5 milioni di euro nell'anno 2029;
- 104,2 milioni di euro nell'anno 2030;
- 101,3 milioni di euro nell'anno 2031;
- 101,6 milioni di euro nell'anno 2032;
- 101,1 milioni di euro nell'anno 2033;
- 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034;
- 112 milioni di euro per l’anno 2028 ai soli fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno.
Restano immutate le relative disposizioni di copertura dei citati oneri, sempre a valere quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 6, comma 8 e quanto ai restanti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
Le ulteriori modifiche apportate alla presente disposizione sono conseguenti, oltre che alla soppressione del comma 2 e all’inglobamento della relativa previsione nel comma 1, a modifiche intervenute nella rinumerazione degli articoli, ad eccezione della previsione che il parere da rendere ad opera delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sugli schemi di decreto di cui al comma 3 devono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla data della trasmissione (e non più entro sette giorni).
La RT relativa all’AC 2126 ribadisce il contenuto della norma mentre le modifiche intervenute alla Camera dei deputati non sono oggetto di una nuova RT.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non risulta aggiornato. Di seguito si riporta quello riferito all’AC 2126 che non reca le modifiche conseguenti all’accorpamento del comma 2 nel comma 1 del presente articolo.
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
1 | Riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all’art. 1, c. 593, della L. 234/2021. | s | c | -100,0 | -118,5 | -114,6 | -103,0 | -100,0 | -118,5 | -114,6 | -103,0 | -100,0 | -118,5 | -114,6 | -103,0 |
2 | Riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all’art. 1, c. 593, della L. 234/2021. | s | c | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
Al riguardo, tenuto conto che le modifiche intervenute non hanno inciso sull’entità degli oneri recati dal provvedimento e sulle relative coperture finanziarie, non si hanno osservazioni da formulare.