Legislatura 19ª - Dossier n. 195
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Articolo 22
(Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)
Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 55-quinquies (in tema di assenza dal servizio dei pubblici dipendenti e responsabilità e sanzioni per i medici), comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001:
- la lettera a), integrando il secondo periodo, esclude la responsabilità e le conseguenti sanzioni a carico dei medici che certificano la sussistenza dello stato morboso del dipendente pubblico in assenza di riscontro diretto, qualora tale riscontro avvenga comunque indirettamente attraverso sistemi di telemedicina;
- la lettera b), aggiungendo un periodo, dispone che con accordo in sede di Conferenza Stato – regioni, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione.
La RT afferma che la disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività certificatorie attraverso la telemedicina saranno svolte dal personale medico deputato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che non emergono dal dispositivo elementi che possano implicare la necessità di un potenziamento a carico degli enti sanitari pubblici dei sistemi di telemedicina, per i quali – laddove e nella misura in cui già esistenti – si dispone di fatto soltanto l’utilizzo per funzioni di certificazione medica.