Legislatura 19ª - Dossier n. 195

Articolo 2
(Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet)

L’articolo 2, comma 1, modifica le norme concernenti l’interscambio di pallet(1) .

Tali norme obbligano i soggetti che ricevono “pallet interscambiabili” a qualunque titolo – fatta salva la compravendita o la cessione a titolo gratuito – a restituire un uguale numero di pallet, aventi le medesime caratteristiche di quelli ricevuti, al proprietario o al committente o ad altro soggetto da questi indicato. Le novelle incidono sulle modalità di calcolo del valore di mercato dei pallet interscambiabili, affidato, secondo la disciplina novellata, alle organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento, che costituiscono i cosiddetti “Sistemi-pallet”.

Sono inoltre introdotte modifiche alla disciplina sul buono pallet (voucher nel testo vigente) emesso quando sia impossibile procedere immediatamente all’interscambio, nonché alla procedura da seguire per lo scambio.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La RT chiarisce che la novità della disposizione in esame consiste nella metodologia di calcolo del valore del pallet, che non viene più demandata ad un decreto ministeriale, ma è rimessa alla libera contrattazione delle parti secondo il regime convenzionale riconosciuto dalle Organizzazioni che nell’ambito di ciascun Sistema-pallet adottano una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), e ne danno attuazione effettuandone il calcolo e pubblicandone il valore sul proprio sito web ufficiale, oltre ad effettuare ai sensi del comma 10 una attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e di conseguente informazione delle autorità competenti circa possibili violazioni.

La norma ha carattere definitorio (art. 17-bis – Istituzione del sistema di interscambio di pallet – Finalità, ambito di applicazione e definizioni) e regolatorio (art. 17-ter – Disciplina del sistema di interscambio di pallet) e quanto alle modalità di funzionamento e di controllo, nonché alla sua attuazione, è integralmente rimessa alle attività dei c.d. “Sistemi-pallet”, che sono organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione, per i cui requisiti si richiama quanto dettagliatamente indicato al comma 1 della disposizione in esame.

La disposizione, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo la misura e la sua attuazione interamente rimessa a compiti posti in capo a ciascun Sistema-pallet. Il Ministero delle imprese, infatti, quale unica amministrazione richiamata dalla disposizione è unicamente destinatario delle linee guida che sono predisposte dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio di cui dal comma 13.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.


1) Si tratta di piattaforme rigide utilizzate per la movimentazione di materiali mediante carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre attrezzature di movimentazione, anche costruite o equipaggiate con strutture superiori.