Legislatura 19ª - Dossier n. 352
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Il contenuto dell’Atto di Governo 195
L’Atto del Governo 195, che modifica aspetti specifici delle procedure di risoluzione, completa l’iter legislativo degli obblighi di adeguamento dell’ordinamento italiano alla disciplina europea della materia trattata.
Da notare che, in base alle più recenti rilevazioni disponibili, le quali cronologicamente arrivano al 31 dicembre 2022, l’intervento normativo in oggetto interessa banche non italiane, dato che la strategia di risoluzione di queste ultime è di tipo Single Point of Entry ovvero SPE, e non a punto di avvio multiplo, cioè di tipo MPE. La differenza tra le due strategie è che, quando si tratta di gruppi di enti, la MPE consente di assoggettare a risoluzione più un’entità del gruppo stesso. Le istituzioni finanziarie che si trovano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all’AG 195 sono internazionalmente identificate con la sigla G-SII, e, al momento, nessuna di esse risulta autorizzata in Italia.
Prima di entrare nel dettaglio delle modifiche che si propone di introdurre al decreto legislativo 180/2015, si fa presente, dal punto di vista procedurale, che in sede europea è stata riconosciuta la natura di Quick-Fix, cioè di “riforme-lampo”, alle riforme apportate dal citato regolamento 2022/2036. Pertanto, in ambito europeo il regolamento 2022/2036, è stato approvato con percorso preferenziale accelerato, mentre in ambito italiano la qualifica di Quick-Fix ha indotto a non condurre formali consultazioni in fase di AIR (Analisi di Impatto della Regolamentazione). L’ATN (Analisi Tecnico-Normativa) che accompagna l’AG 195 informa che il provvedimento normativo è stato elaborato dagli Uffici del Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Banca d’Italia.
L’Atto del Governo 195 è composto da tre articoli. Di essi, il più sostanzioso è l’articolo 1 che, come si è anticipato, modifica gli articoli 16-sexies e 16-decies del decreto legislativo 180/2015.
L’articolo 1 dell’AG 195 si suddivide in due parti, contrassegnate dalle lettere a) e b).
La lettera a) apporta una minima correzione formale al comma 1 dell’articolo 16-sexies e, soprattutto, riscrive interamente il comma 4 di quest’ultimo. Il nuovo testo del comma 4 dell’articolo 16-sexies del decreto legislativo 180/2015 prevede che quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell’Unione europea, la Banca d'Italia calcola il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell’Unione europea, nonché per la capogruppo -se c’è, e non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione europea- come se la capogruppo stessa fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 dell’AG 195 aggiunge tre nuovi commi all’articolo 16-decies del decreto legislativo 180/2015. Questi tre commi aggiuntivi saranno numerati 2-bis, 2-ter e 2-quater. Il comma 2-bis dell’articolo 16-decies stabilisce che quando più enti di uno stesso G-SII, inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale, sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell’Unione europea, la Banca d'Italia possa valutare ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili degli enti soggetti a risoluzione e la somma dei medesimi requisiti teorici che sarebbero attribuibili all’ente impresa madre se fosse l’unico ente designato per la risoluzione del G-SII. Ai fini del calcolo della somma dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili, oltre agli enti designati per la risoluzione, saranno considerati anche i soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell’Unione europea. Peraltro, rispetto all’adeguamento di cui sopra ad opera della Banca d’Italia, il futuro comma 2-ter dell’articolo 16-decies del DLgs. 180/2015 fissa un paio di principi; il primo principio è che l’adeguamento potrà essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, e il secondo è che comunque l’adeguamento non è disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.
Ai sensi del nuovo comma 2-quater dell’articolo 16-sexdecies del decreto legislativo 180/2015, la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili delle G-SII a strategia di risoluzione MPE non potrà essere inferiore al totale del requisito teorico che si calcolerebbe secondo una strategia di risoluzione SPE.
L’articolo 2 dell’Atto del Governo 195 in commento reca la clausola di invarianza finanziaria, ovvero afferma che l’attuazione di tale decreto legislativo non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno ai compiti derivanti dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 3 dell’Atto del Governo 195 fissa l’entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.