Legislatura 19ª - Dossier n. 352

Il contenuto del Regolamento (UE) 2022/2036

Le disposizioni europee sono finalizzate a salvaguardare la stabilità finanziaria e, al tempo stesso, a garantire nella maniera più efficace possibile che l’assorbimento di perdite e la ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese avvengano con mezzi privati qualora essi incorrano in difficoltà finanziare e siano successivamente sottoposti a risoluzione.

L’assorbimento con mezzi privati delle perdite e delle ricapitalizzazioni permette di ridurre o addirittura di annullare il sostegno richiesto ai contribuenti in tali casi.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività creditizia e la successiva vigilanza prudenziale si basano sul criterio dell’adeguatezza patrimoniale, che si realizza rispettando determinati requisiti qualitativi e quantitativi per i fondi propri. Dal 2015, nell’Unione Europea, i principali requisiti destinati a consentire la risolvibilità di una banca evitando di ricorrere a fondi pubblici sono il Total Loss Absorbing Capacity, per il quale si usa l’acronimo TLAC, e il Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, meglio noto come MREL. In conformità con i suddetti requisiti gli istituti di credito predispongono le proprie passività – o almeno una parte di esse- in maniera tale da assicurare la capacità di assorbimento delle perdite qualora si dovesse arrivare ad una risoluzione.

Più in dettaglio, il regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la direttiva 2014/59/UE (BRRD), dispone circa il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo, nonché dei metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e delle passività ammissibili.

Si ricorda che il regolamento (UE) n. 575/2013, noto anche come regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), ha stabilito un insieme unico di norme prudenziali armonizzate, che le banche in tutta l'Unione europea (UE) devono rispettare. Fissa infatti un quadro armonizzato per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia e per la successiva vigilanza prudenziale, fondato sul principio dell'adeguatezza patrimoniale, che si traduce in requisiti qualitativi e quantitativi per i fondi propri, nel rispetto delle norme derivanti degli accordi internazionali cd. "Basilea III". Introduce una serie di strumenti per rafforzare la stabilità degli enti creditizi, su cui si fonda il sistema armonizzato di norme prudenziali (cd. "single rulebook").

La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, cd. "BRRD") ha stabilito regole comuni nell'Unione europea (UE) per il risanamento e la ristrutturazione delle banche in dissesto, rappresentando il primo significativo passo verso l'armonizzazione delle norme in materia di risoluzione delle banche in tutta l'Unione(1) .

La modifica normativa, come emerge dai considerando, deriva dalle modifiche apportate al quadro di risoluzione dell'Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (regolamento (UE) n. 575/2013, regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) apportate nel corso del 2019 (regolamento (UE) 2019/876, regolamento (UE) 2019/877 e direttiva (UE) 2019/87).

Tali modifiche si sono rese necessarie per attuare nell'Unione la lista internazionale delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (Total-Loss Absorbing Capacity - TLAC) disposta dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015 nei confronti delle banche a rilevanza sistemica a livello globale, a cui si fa riferimento nel quadro dell'Unione come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), nonché per migliorare l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities -MREL) nei confronti di tutte le banche.

Il MREL (Minimum Requirement of Eligible Liabilities) e il TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) sono due requisiti diversi, miranti entrambi a consentire la risolvibilità di una banca evitando di ricorrere a fondi pubblici.

Il MREL è disciplinato dall’articolo 45 della direttiva BRRD del maggio 2014 e dal Regolamento Delegato della Commissione UE n. 2016/1450; viene definito per singolo istituto.

Il TLAC è stato disciplinato dal Financial Stability Board (FSB) nel novembre 2015 in seguito alla richiesta del G20 di aumentare la capacità di assorbimento delle perdite delle istituzioni globali a livello sistemico (G-SIBs) in caso di risoluzione.

Attraverso il rispetto dei parametri di MREL e TLAC, gli istituti di credito predispongono le proprie passività (o parte di esse) nel rispetto di specifici criteri e condizioni, in modo da assicurare la capacità di assorbimento delle perdite in caso di risoluzione.

Per un quadro generale sui meccanismi di gestione delle crisi bancarie, si veda l’apposita sezione del sito internet della Banca d’Italia.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 14 novembre 2022.


1) Per maggiori dettagli, si rinvia al Dossier: “La centralità dell'Unione europea nei settori bancario, finanziario e assicurativo”, Dossier n. 36/DE, giugno 2023.