Legislatura 19ª - Dossier n. 352
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Premessa
Lo schema di decreto legislativo in esame, Atto del Governo n. 195, esercitando una delega disposta dagli articoli 1 e 14 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023), disciplina il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry, MPE) e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. L’Atto del Governo in esame opera per mezzo di novelle agli articoli 16-sexies e 16-decies del decreto legislativo n. 180 del 2015, adeguando così la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2022/2036 che, a sua volta, aveva modificato norme europee preesistenti, tra cui la direttiva 2014/59/UE la quale regola il risanamento e la ristrutturazione degli enti creditizi e delle imprese in dissesto.
Con riguardo ai termini per l'esercizio della delega, l’articolo 14 sopra ricordato prevede che il Governo debba esercitare la delega entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2022-2023, cioè entro il 10 settembre 2024. Poiché lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere il 9 settembre 2024, e posto che il comma 3 dell’articolo 31 della legge n. 234 del 2012 stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi, ne consegue che il termine di esercizio della delega è prorogato al 10 dicembre 2024. Il termine per l’espressione del parere parlamentare è fissato al 10 ottobre 2024.
I principi di delega di cui alla legge di delegazione europea 2022-2023
Ai sensi del comma 2 del menzionato articolo 14 della legge di delegazione europea 2022-2023, nell’esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, riassumibili nei seguenti termini:
- le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti;
- ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa;
- gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. gold plating);
- ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti";
- al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione;
- nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;
- le direttive che riguardano le stesse materie o che comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un unico decreto legislativo, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;
- è sempre assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.