Legislatura 19ª - Dossier n. 350
Azioni disponibili
Articolo 14
(Clausola di invarianza finanziaria)
L’articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 14 statuisce che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.