Legislatura 19ª - Dossier n. 350

Articolo 14
(Clausola di invarianza finanziaria)

L’articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 14 statuisce che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.