Legislatura 19ª - Dossier n. 350
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Articolo 12
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540)
L’articolo 12 introduce alcune modifiche all’art. 5-bis del Decreto legislativo n. 540 del 1992(30) , aggiungendo un nuovo comma 1-bis all’articolo 5-bis, secondo cui il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità e i tempi di impianto e funzionamento della banca dati centrale di cui al comma 1, adeguandola alle disposizioni relative all’identificativo univoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161(31) , e le modalità di accesso alla stessa. I produttori, i depositari e i grossisti devono trasmettere a tale banca dati il codice prodotto, il corrispondente numero di confezioni, la relativa destinazione e ove previsto il lotto di produzione nonché il valore economico delle forniture a carico del Servizio sanitario nazionale.
L’articolo 12 modifica l’art. 5-bis del Decreto legislativo n. 540 del 1992, aggiungendo un nuovo comma 1-bis all’articolo 5-bis, secondo cui il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità e i tempi di impianto e funzionamento della banca dati centrale di cui al comma 1 (cfr. infra), adeguandola alle disposizioni relative all’identificativo univoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, e le modalità di accesso alla stessa. I produttori, i depositari e i grossisti devono trasmettere a tale banca dati il codice prodotto, il corrispondente numero di confezioni, la relativa destinazione e ove previsto il lotto di produzione nonché il valore economico delle forniture a carico del Servizio sanitario nazionale (v. anche testo a fronte).
Si ricorda, invero, che l’articolo 3 del presente schema di decreto ha previsto, a decorrere dal 9 febbraio 2025, che i medicinali a uso umano devono recare sull’imballaggio un identificativo univoco codificato in un codice a barre bidimensionale. Tale identificativo univoco si aggiunge al bollino farmaceutico previsto dal decreto legislativo n. 219 del 2006. Le modifiche previste dal presente articolo sono, pertanto, dirette a recepire tale modifica normativa.
Può brevemente ricordarsi che il Decreto legislativo n. 540 del 1992 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 219 del 2006, fatta eccezione per il summenzionato articolo 5-bis.
In sintesi, tale articolo, al comma 1, prevede che con decreto del Ministero della salute siano stabiliti i requisiti tecnici e le modalità per l'adozione della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
Inoltre, si prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse.
Con decreto, il Ministro della salute fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione. I depositari, i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in cui sia diversa dal singolo consumatore finale. Le aziende sanitarie locali sono tenute ad archiviare e trasmettere il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuna confezione farmaceutica avviata allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico.
Il sistema informativo di tracciabilità, richiamato dall’articolo in commento, è attivo e funzionante presso il Ministero della salute a far data dal 15 luglio 2004, quando, con relativo Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004(32) , poi modificato dal Decreto del Ministro della salute 18 maggio 2018(33) , è stata istituita presso l'Agenzia italiana del farmaco la banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo attraverso la raccolta e la registrazione dei movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali. Da allora la banca dati è stata arricchita da nuove funzionalità con l'obiettivo di allargare la base dei dati e di conseguenza l'ambito del monitoraggio e della tracciabilità, andando a includere informazioni ulteriori riguardanti le fasi successive alla distribuzione della filiera del farmaco.
Pertanto, il nuovo comma 1-bis, introdotto dall’articolo 12 in commento interviene a garantire, in coordinamento con quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del presente regolamento, l’adeguamento del sistema di tracciatura alle disposizioni relative all’identificativo univoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, considerando anche gli aspetti transitori sopra descritti che portano alla presenza nel mercato di medicinali riportanti sulla confezione o il bollino o l’identificativo univoco.
30) Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano.
31) Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015 che integra la direttiva 2001/83/ce del parlamento europeo e del consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.
32) Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.
33) Modifiche al decreto 15 luglio 2004, recante: «Istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo».