Legislatura 19ª - Dossier n. 285 2
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Articolo 4
(Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti)
L’articolo 4 dispone un significativo incremento delle autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund, aumentando, da 1 milione, a 7.650.000 il relativo importo.
Il NATO Innovation Fund, si ricorda, è un fondo di venture capital, il primo istituito da un’organizzazione internazionale, che ha lo scopo di sostenere start-up innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all’avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell’Alleanza.
Il fondo, la cui istituzione è stata decisa nel vertice Nato di Madrid del giugno 2020, ha sede ad Amsterdam e può contare su un bilancio di 1 miliardo di euro.
Come precisato dalla relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1854, il Fondo si è reso operativo con la firma del Limited Partnership Agreement (LPA), documento che definisce il perimetro legale e operativo del Fondo e che contiene, altresì, le quote di contribuzione. Per l'Italia, terzo investitore dopo Germania e Regno Unito con 76,53 milioni di euro da investire nel corso di 15 anni (1'80% nei primi otto) risulta finanziata la sola quota di contribuzione per il 2023, fissata in iniziali euro 8.000.000 (versati 7,65 M€).
L'articolo l, comma 724, della legge di bilancio per il 2023 (legge 197/2022) aveva già autorizzato, per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capitai denominato NATO Innovation Fund, una spesa pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023.
L’articolo 1, comma 388, della legge di bilancio per il 2024 (legge 213/2023) aveva invece autorizzato per il 2024, come contributo italiano al fondo, la spesa di 1 milione di euro.
Con la norma in esame tale ultima autorizzazione di spesa aumenta a 7.650.000.
Tale aumento risulta giustificato dalla necessità di adeguare la copertura finanziaria alle previsioni del cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel Limited Partnership Agreement (LPA), in cui l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 milioni per i primi 8 anni di operatività del fondo allo scopo di coprire 1'80% della contribuzione totale.
A fini di completezza, si ricorda infine che la citata legge di bilancio per il 2023, all’articolo 1, comma 724, stabilisce che le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo siano stabilite da un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
Tale decreto, sottoscritto il 27 giugno 2023, individua il Ministro della difesa come “soggetto investitore”, responsabile del trasferimento della quota italiana (art.2). Il Ministro della difesa nomina, previa intesa con gli altri ministri competenti, il soggetto incaricato di rappresentare l'Italia in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori, che è scelto fra dipendenti della Pubblica Amministrazione di adeguata professionalità (art.3). Il decreto istituisce il comitato tecnico nazionale, presieduto dal rappresentante italiano e composto dal rappresentante permanente nel consiglio di amministrazione di DIANA e da un rappresentante ciascuno degli altri ministri competenti. Alle riunioni del comitato, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, possono essere invitati anche rappresentanti del ministero dell'Università, di Cassa Depositi e Prestiti e altri soggetti pubblici o privati che operano nel settore finanziario e della ricerca. Il comitato definisce le linee di indirizzo per la partecipazione italiana al fondo; formula proposte e concerta la posizione nazionale; svolge attività di supporto e assistenza in favore del rappresentante italiano nel comitato consultivo dei Paesi investitori (art.4). Il Ministero della difesa può affidare il servizio di supporto sugli aspetti legali e finanziari connessi alla gestione e monitoraggio a un operatore privato, per un compenso che non può comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale (art.5).
Il secondo comma della disposizione provvede all'indicazione della copertura finanziaria dei maggiori oneri, pari a 6.650.000 di euro per il 2024 (da aggiungersi alla disponibilità di 1 milione di euro recato dalla originaria formulazione del comma 388), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.