Legislatura 19ª - Dossier n. 285 2
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Articolo 3
(Incremento Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa)
L’articolo 3, modificato nel corso dell’esame presso la Camera, reca disposizioni volte ad incrementare il Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa.
In particolare, il comma 1 prevede un'integrazione di 10 milioni di euro per il 2024, in deroga al limite previsto dall’articolo 23, comma 2, d.lgs. n. 75 del 2017, a tenore del quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
Sul punto, la relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1854 precisa che l'articolo 12 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, in attuazione della delega prevista all’articolo 3, comma 2, lettera a), l. 244/2012 (“delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”) ha disposto la riduzione della dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa (fissata in n. 27.926 unità, giusto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013) a 20.000 unità, obiettivo da conseguire entro il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, per effetto del numero di cessazioni registrate negli ultimi anni che si registreranno entro la fine del 2024, l'impegnativo obiettivo fissato dal legislatore, tuttavia, sempre secondo la relazione illustrativa, non solo sarebbe stato raggiunto ben prima della scadenza, ma persino superato in negativo. Attualmente, infatti, il numero dei dipendenti civili in servizio si attesta intorno alle 13.000 unità, consistenza che, pur aggiungendo le circa 4.000 unità di personale militare transitato nei ruoli civili per inidoneità, è già oggi ben al di sotto della soglia delle 20.000 unità.
L’intervento normativo in esame risulta così volto a premiare la produttività del personale civile che garantisce il necessario supporto al buon funzionamento delle Forze Armate nonché lo svolgimento di molteplici attività essenziali a cui è preordinata la Difesa, nonostante il delineato trend di decalage in atto.
Il comma 2, modificato dalla Camera, prevede, quale copertura finanziaria di tale misura, la riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, risultando così superata la formulazione previgente, che invece faceva riferimento ai risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del Codice dell’ordinamento militare.