Legislatura 19ª - Dossier n. 285 2

Articolo 2
(Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale)

L’articolo 2 modifica la disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.

L’articolo 2 del presente decreto legge opera una modifica al comma 2 dell’art. 2257-ter del Codice dell’ordinamento militare, contenente disposizioni transitorie in materia di APCSM.

In particolare, per quanto riguarda la rappresentatività a livello nazionale delle APCSM, viene confermata la riduzione delle quote percentuali di iscritti previste dall’articolo 1478, ai commi 1 e 2, ma viene modificato il periodo temporale in cui opera questa riduzione prevista in via transitoria.

Nella versione previgente era infatti prevista una riduzione nella misura di 2 punti percentuali per tre anni decorrenti dalla data del 27 maggio 2022 e di 1 punto percentuale per i quattro anni successivi al 27 maggio 2025.

Nella riformulazione operata dal decreto-legge viene invece prevista una riduzione di 2 punti percentuali per il triennio 2022-2024 e di 1 punto percentuale per il triennio negoziale 2025-2027.

Tale riformulazione è resa necessaria, come puntualmente rilevato dalla relazione di accompagnamento, dalla circostanza che i periodi transitori previsti dall’art. 2257-ter, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare risultano disallineati rispetto ai periodi nei quali viene generalmente rilevata la rappresentatività delle organizzazioni sindacali del Comparto difesa-sicurezza, ovvero a premessa del triennio contrattuale.

La disposizione in esame, inoltre, risulta funzionale ad allineare le verifiche delle percentuali a quelle della Polizia di Stato/Polizia penitenziaria prima della fine del contratto 2022-2024 (anticipazione da maggio 2025 al 31 dicembre 2024).

Peraltro, nella riformulazione del comma 2 dell’art. 2257-ter, in forza del riferimento al comma 2 dell’art. 1478, viene operata un’estensione del perimetro applicativo delle quote speciali disciplinate al comma precedente; il riferimento a tale disposizione non richiamata nella previgente versione dell’articolo 2257-ter, determina infatti l’applicazione di tali quote anche per le APCSM costituite da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare.

Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010)

Testo previgente

Modificazioni apportate dall’art. 2 del D.L. 61/2024

Art. 2275-ter
(Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

Art. 2257-ter
(Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, comma 1, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:

a)  di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni, decorrenti dal 27 maggio 2022;

b)  di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dal 27 maggio 2022 e per i successivi quattro anni.

2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;

b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.