Legislatura 19ª - Dossier n. 285 2

Introduzione

Il decreto-legge 61/2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate” interviene al fine di disciplinare alcuni aspetti relativi allo svolgimento dell’attività a carattere sindacale tra militari.

La sua finalità è quella di consentire concretamente il pieno svolgimento dell’attività a carattere sindacale per i militari; esso disciplina altresì la partecipazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari (APCSM) alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza.

Viene infatti puntualmente regolata la materia dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per queste associazioni.

Sono poi apportate delle modifiche al regime transitorio in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.

Il medesimo decreto contiene altresì disposizioni volte ad incrementare il Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa, con la finalità di premiare la produttività del personale civile che garantisce il necessario supporto al buon funzionamento delle Forze Armate nonché lo svolgimento di molteplici attività essenziali a cui è preordinata la Difesa.

Il provvedimento in esame, infine, comprende una disposizione volta a garantire la copertura finanziaria necessaria al finanziamento del NATO Innovation Fund, per l’anno 2024, secondo gli impegni definiti dal Limited Partnership Agreement (LPA).

Tale decreto-legge si inserisce dunque all’interno della cornice delineata dalla legge 28 aprile 2022, n. 46, che ha definito l'ambito nella quale è possibile istituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Si evidenzia che la legge 28 aprile 2022, n. 46 (“Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.”) ha delineato la cornice giuridica nell'ambito della quale è possibile istituire, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Tale provvedimento, all’articolo 1, ha definito il principio generale in forza del quale i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o Interforze.

In deroga al comma 1 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare (COM - D.Lgs. n. 66/2010), che prevede il preventivo assenso del Ministro della difesa per la costituzione di associazioni o circoli fra militari, si è stabilito che l'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale; gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

Non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del Codice dell’ordinamento militare, limitatamente alla categoria degli allievi.

Per un ulteriore approfondimento si rinvia al relativo dossier predisposto in occasione dell'esame parlamentare della proposta di legge.

La legge 28 aprile 2022, n. 46, è intervenuta a seguito di un significativo pronunciamento della Corte Costituzionale che nel 2018 ha modificato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritti sindacali dei militari (sentenza n. 120 del 2018), riconoscendo per la prima volta la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale.

L’iter parlamentare che nella XVIII legislatura ha condotto all'approvazione della legge n. 46 del 2022 trae origine dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018 con la quale sono stati definiti i giudizi di legittimità costituzionale inerenti all'art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

Nello specifico, con tale pronuncia, la Consulta, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della richiamata disposizione del Codice dell'ordinamento militare, in quanto prevedeva che i militari non potessero "costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che i militari potessero "costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge", fermo restando "il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali".

In estrema sintesi, con tale sentenza la Corte:

  1. ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale;
  2. ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento;
  3. ha confermato la legittimità del comma 2 dell'articolo 1475 nella parte in cui ha stabilito il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, "divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse";
  4. ha ribadito la legittimità del divieto per i militari di esercitare il diritto di sciopero previsto dal comma 4 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare.

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