Legislatura 19ª - Dossier n. 19

I disegni di legge in titolo, tutti di iniziativa regionale, intervengono sulla riforma della c.d. "geografia giudiziaria" per introdurre una disciplina finalizzata al ripristino degli uffici giudiziari soppressi.

Quadro normativo

La riforma della organizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, conosciuta come riforma della "geografia giudiziaria", è stata realizzata dalla legge delega 14 settembre 2011, n. 148, e dai due decreti legislativi attuativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, allo scopo di razionalizzare le risorse ed incrementare l'efficienza del "sistema giustizia", conseguendo al contempo dei risparmi di spesa tramite la riduzione del numero degli uffici giudiziari presenti sul territorio.

I principi e criteri direttivi della riforma, contenuti all'art. 1, comma 2, della legge n. 148/2011, sono i seguenti:

  • riduzione degli uffici giudiziari di primo grado mantenendo comunque sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lettera a);
  • ridefinizione, attraverso «criteri oggettivi e omogenei» (estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata) dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane (lettera b);
  • riorganizzazione territoriale degli uffici requirenti, con la possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali. La riorganizzazione, da cui sono escluse le procure distrettuali, non può comportare la soppressione delle procure presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lettera c);
  • soppressione ovvero riduzione delle 220 sezioni distaccate di tribunale (lettera d);
  • riequilibrio delle competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni (lettera e);
  • garanzia che, all'esito della riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (lettera f);
  • trasferimento automatico dei magistrati e del personale amministrativo dei tribunali e delle procure soppresse negli organici degli uffici cui sono trasferite le funzioni (lettera g); la suddetta assegnazione non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario, destinazione ad altra sede o trasferimento (lettera h); le conseguenti modificazioni alle piante organiche saranno disposte con decreti del Ministro della giustizia (lettera i);
  • riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace, con disposizioni puntuali sulla riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, sul procedimento per la soppressione degli uffici del giudice di pace e sulla riassegnazione del personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi (lettere da l) a p);
  • divieto di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (lettera q).

Sono stati quindi adottati i due decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2011 che hanno attuato la riforma, rispettivamente per la parte riguardante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero e per la parte relativa agli uffici dei giudici di pace.

Successivamente, è stato emanato un ulteriore decreto legislativo ( d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14) recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari: tra i principali interventi del decreto si segnalano l'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; la scelta del comune di Aversa quale sede del tribunale di Napoli Nord; il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari, Portoferraio e Ischia.

Contenuto dei disegni di legge

L’Atto Senato n. 188, di iniziativa del Consiglio regionale dell’Abruzzo, si compone di tre articoli.

L’articolo 1 inserisce due ulteriori disposizioni, gli articoli 8-bis e 8-ter, nel decreto legislativo n. 155 del 2012. Il nuovo articolo 8-bis reca una specifica disciplina per la riattivazione dei tribunali soppressi. In particolare si prevede che, in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all’articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all’articolo 10 del Trattato dell’Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia debba disporre, nell’ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Restano a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Il Ministro della giustizia è tenuto altresì a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al decreto legislativo n. 155, inserendovi i tribunali sub-provinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate, nonché a ricostituire i relativi circondari. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

Il nuovo articolo 8-ter prevede, poi, che entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni, il Ministro della giustizia debba provvedere alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali sub provinciali ripristinati e alla loro copertura.

L’articolo 2 dispone l’abrogazione del comma 4-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.

Il comma 4-bis dell’articolo 8 prevede che, in via sperimentale, il Ministro della giustizia possa disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.

L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione dell’intervento legislativo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che si provvede nel l’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il disegno di legge n. 360, di iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia, consta di quattro articoli.

L’articolo 1 esplicita la finalità dell’intervento legislativo: dettare nuovi criteri per la riattivazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero in ossequio al principio della parità di accesso alla giustizia di tutti i cittadini.

L’articolo 2 introduce il nuovo articolo 8-bis nel decreto legislativo n. 155 del 2012. La nuova disposizione, similmente all’articolo 1 dell’AS 188, reca una specifica disciplina per la riattivazione dei tribunali e delle procure soppressi. Si prevede a tal fine che su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni richiedenti, dispone, con propri decreti, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi. Tale disciplina tiene conto del principio del massimo decentramento dei servizi dello Stato di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea. I procedimenti giudiziari pendenti – specifica la disposizione - rimangono incardinati presso l'ufficio giudiziario territorialmente competente alla data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge. Con riguardo ai costi dell’intervento l’articolo precisa che le spese di gestione e di manutenzione degli immobili oggetto della convenzione sono a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato invece le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.

Entro cento giorni dalla stipula delle convenzioni, il Ministro della giustizia è chiamato a provvedere alla revisione della pianta organica dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica e alla loro copertura. In seguito al ripristino dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica la disposizione prevede l’aggiornamento delle Tabelle allegate al decreto legislativo n. 155, al R.D. n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario), alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) e al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 (Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di corti di assise).

L’articolo 3 dispone l’abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e del comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Che aveva introdotto il comma 4-bis nell’articolo 8 del decreto legislativo.

L’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine anche il disegno di legge n. 477, di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, apporta modifiche alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, la quale, in attuazione della delega conferita con la legge 14 settembre 2011, n. 148, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane (decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156). Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L’articolo 1 prevede che, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia possa disporre con propri decreti, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni richiedenti, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi. Le convenzioni e i decreti possono prevedere anche l'istituzione di nuovi tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica con sede nei comuni dove avevano sede le sezioni distaccate di tribunale soppresse, purché il nuovo circondario così costituito abbia una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti. Il ripristino e l'istituzione dei tribunali ordinari possono avvenire anche con l'accorpamento ai precedenti circondari di tribunale e ai precedenti territori delle sezioni distaccate di tribunale di comuni diversi posti o nel medesimo circondario di tribunale o in altri circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte di appello. Il ripristino o l'istituzione del tribunale deve, da un lato, tenere conto della competenza territoriale attribuita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in coordinamento con le disposizioni normative, anche di carattere processuale, attualmente in vigore e, dall’altro prevedere per ogni tribunale ordinario l'istituzione della relativa procura della Repubblica con sede anch'essa nel comune in cui si trova il tribunale ripristinato o istituito e con la competenza per territorio sul medesimo circondario.

Le convenzioni prevedono che le spese di adeguamento, gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Le spese a carico delle regioni possono essere sostenute anche dagli enti locali interessati al ripristino o all'istituzione, previa intesa con la regione.

Entro centottanta giorni dalla stipula delle convenzioni, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla determinazione delle piante organiche dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica ripristinati o istituiti ed alla loro copertura. Sono conseguentemente adeguate le Tabelle allegate al decreto legislativo n. 155, al R.D. n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario), alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) e al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 (Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di corti di assise).

L’articolo 2 prevede l’abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012. L’articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

A.S. n. 188. Consiglio regionale Abruzzo

A.S. n. 360. Consiglio regionale Lombardia

A.S. 477. Consiglio regionale Toscana

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge introduce nuovi criteri per la riattivazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero in ossequio al principio della parità di accesso alla giustizia di tutti i cittadini.

Art. 1

(Introduzione degli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

Art. 2

(Riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari)

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo n. 155 del 2012)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono inseriti i seguenti:

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è inserito il seguente:

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. – (Riattivazione dei tribunali)

«Art. 8-bis. – (Interventi delle regioni)

«Art. 8-bis. – (Interventi delle regioni)

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi dall'articolo 1 del presente decreto riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.

1. Nel rispetto del principio del massimo decentramento dei servizi dello Stato di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni richiedenti, dispone, con propri decreti, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica di cui all'articolo 1.

2. v. infra

3. Le spese di gestione e di manutenzione degli immobili oggetto della convenzione di cui al comma 1 sono a carico del bilancio della regione richiedente.

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento dei servizi dello Stato di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone con propri decreti, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni richiedenti, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1.

2-5. v. infra

6. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 prevedono che le spese di adeguamento, gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. [segue]

2. I procedimenti giudiziari pendenti rimangono incardinati presso l'ufficio giudiziario territorialmente competente alla data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.

2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

4. Le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria rimangono a carico dello Stato.

[segue comma 6] Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Per il comma 3 dell’art. 8-bis, vedi infra

2. Le convenzioni e i decreti di cui al comma 1 possono prevedere anche l'istituzione di nuovi tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica con sede nei comuni dove avevano sede le sezioni distaccate di tribunale soppresse dall'articolo 1, purché il nuovo circondario così costituito abbia una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti.

3. Il ripristino e l'istituzione dei tribunali ordinari di cui ai commi 1 e 2 possono avvenire anche con l'accorpamento ai precedenti circondari di tribunale e ai precedenti territori delle sezioni distaccate di tribunale di comuni diversi posti o nel medesimo circondario di tribunale o in altri circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte di appello.

4. Il ripristino o l'istituzione del tribunale deve comunque tenere conto della competenza territoriale attribuita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in coordinamento con le disposizioni normative, anche di carattere processuale, attualmente in vigore.

5. Il ripristino o l'istituzione dei tribunali ordinari di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere per ogni tribunale ordinario l'istituzione della relativa procura della Repubblica con sede anch'essa nel comune in cui si trova il tribunale ripristinato o istituito e con la competenza per territorio sul medesimo circondario.

4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

7. Le spese a carico delle regioni, indicate al comma 6, possono essere sostenute anche dagli enti locali interessati al ripristino o all'istituzione, previa intesa con la regione.

Art. 8-ter. – (Piante organiche) – 1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-bis, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura ».

5. Entro cento giorni dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla revisione della pianta organica dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica e alla loro copertura.

8. Entro centottanta giorni dalla stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla determinazione delle piante organiche dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica ripristinati o istituiti ed alla loro copertura.

Comma 3 dell’art. 8-bis (Riattivazione dei tribunali)

3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, inserendovi i tribunali subprovinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui al citato allegato 1.

6. In seguito al ripristino dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica sono aggiornate le seguenti tabelle:

a) tabella A allegata al presente decreto;

b) tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

c) tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354;

d) tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 ».

9. In seguito al ripristino e alla istituzione dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica, sono conseguentemente adeguati:

a) la tabella A di cui all'articolo 1 del presente decreto;

b) la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

c) la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354;

d) la tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 ».

Art. 2

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

Art. 3

(Abrogazioni)

Art. 2

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012)

1. Sono abrogati:

1. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato(1) .

a) il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

1. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012 è abrogato.

b) il comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147(2) .

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

a cura di Carmen Andreuccioli


1) Decreto legislativo n. 155 del 2012, articolo 8 (Edilizia giudiziaria), comma 4-bis: In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.

2) L'art. 1, comma 397, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto il comma 4-bis all’art. 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012.