Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1917
Azioni disponibili
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della delega recata dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.