Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1786

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 perseguono gli obiettivi di migliorare l'accesso al farmaco, ottimizzare la disciplina riguardante la prestazione dei servizi sanitari, rafforzare la rete assistenziale farmaceutica sul territorio e implementare l'attività di programmazione e di controllo della spesa farmaceutica.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) miglioramento dell'accesso al farmaco;

b) ottimizzazione della disciplina riguardante la prestazione dei servizi sanitari;

c) rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica sul territorio;

d) implementazione dell'attività di programmazione e di controllo della spesa farmaceutica;

e) organizzazione per settori omogenei delle norme vigenti puntualmente individuate;

f) coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche apportando le modifiche e le integrazioni necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica;

g) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali, mediante l'adozione delle opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate;

h) revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente con previsione di sanzioni, in particolare con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere c), numero 1), ed e), numero 1), in conformità ai princìpi di offensività e proporzionalità alla gravità della violazione.