Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1627

Art. 3.

(Prevenzione e segnalazione di atti razzisti o antisemiti in ambito scolastico e universitario e relative sanzioni)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, dell'interno e della giustizia, sono definite le misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell'ambito scolastico e universitario, anche attraverso il coordinamento tra le istituzioni e le amministrazioni interessate.

2. Nei casi di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione di cui al comma 1, si applicano:

a) nei confronti del personale scolastico, le sanzioni di cui all'articolo 492 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b) nei confronti dei docenti e ricercatori delle università, il procedimento disciplinare e le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.