Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1627
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Art. 1.
(Adozione integrale della definizione operativa di antisemitismo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto)
1. La Repubblica italiana, in attuazione della risoluzione 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo, adotta l'integrale definizione operativa di antisemitismo approvata nell'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA), svoltasi a Bucarest il 26 maggio 2016.
2. Ai sensi della definizione di cui al comma 1 e ai fini della presente legge, per « antisemitismo » si intende una specifica percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto.
3. Le istituzioni della Repubblica, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adottano misure per la prevenzione e la repressione delle manifestazioni di antisemitismo di cui al comma 2.
4. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si riunisce con cadenza biennale per analizzare la situazione dell'antisemitismo in Italia e per condividere le migliori pratiche.