Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 832
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2023
Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e al codice penale in materia di affidamento condiviso
Onorevoli Senatori. – L'affidamento dei figli minori nell'ambito della separazione coniugale è problema ancora irrisolto nonostante la riforma del 2006. Non solo lo attestano gli addetti ai lavori – avvocati, consulenti, mediatori, assistenti sociali eccetera – ma emerge da un'indagine effettuata presso le sezioni di diritto di famiglia per iniziativa del Dipartimento di diritto privato e storia del diritto dell'Università statale di Milano, (M. Maglietta, « Affidamento condiviso. I tribunali dichiarano i propri orientamenti », Pisa, Pacini, 2022). Sono quindi i diretti interessati a darne testimonianza, evidenziando non solo contraddizioni tra Foro e Foro e persino interne a un medesimo tribunale, ma mettendo in rilievo anche devianze rispetto alle stesse prescrizioni di legge. Con una distanza dalla ratio legis che tocca perfino il linguaggio, che continua ad utilizzare correntemente termini come « diritto di visita » e genitore « prevalente » e « non convivente » per genitori in affidamento condiviso. Persiste infatti una giurisprudenza di merito, pur smentita dalla Suprema corte di cassazione che, ad esempio, con l'ordinanza n. 26697/2023 (come già nell'ordinanza n. 1993/2022) ammette che « il regime legale dell'affidamento condiviso [...] deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio ». Purtroppo, troppo spesso il principio della bigenitorialità, introdotto come diritto indisponibile dei figli, appare riconosciuto solo formalmente.
Il presente disegno di legge si preoccupa di mettere ordine e fare maggiore chiarezza in merito al significato concreto di « bigenitorialità » quale necessaria ricaduta dell'articolo 30 della Costituzione, al suo rapporto con i « child best interests », alla necessità della paritetica partecipazione dei genitori alla cura dei figli, con le relative responsabilità e sacrifici.
D'altra parte, che i diritti della prole vengano attualmente posti su di un piano del tutto secondario è dimostrato anche dalla disattenzione che si pone nel convertire in norme nazionali regole a loro tutela contenute in convenzioni alle quali l'Italia ha aderito. Si pensi alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata, ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, il 4 luglio 2003 ed entrata in vigore il 1° novembre 2003), che all'articolo 5 suggerisce agli Stati firmatari di concedere ai figli minorenni « nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria [...]: a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione; b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato; c) il diritto di designare il proprio rappresentante ». Mentre l'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile attribuisce la scelta del curatore speciale al solo giudice. Naturalmente, nella consapevolezza di quanto la materia sia delicata e possibili le manipolazioni, la presente proposta non conferisce al minorenne pieni e diretti poteri di nomina ma, prudentemente, si limita a dargli la possibilità, quanto meno, di esprimersi in merito alla scelta.
E riguardo alla medesima Convenzione si rileva un'altra criticità, questa volta solo applicativa, nei confronti dell'articolo 3, che riconosce ad ogni minore dotato di discernimento il « diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure » che lo riguardano, mentre prassi (distorta) vuole che in base al pur giusto principio che i figli non devono essere coinvolti nel conflitto tra i genitori, si arriva a non dare loro alcuna notizia circa la posizione di questi ultimi e i rispettivi progetti. È un dato di fatto che i figli vengono purtroppo esclusi dalla redazione del Piano genitoriale, mentre la loro audizione presso il giudice è tipicamente gestita come un interrogatorio per individuare il « genitore prevalente ». Il tutto in diretta e precisa contraddizione con il principio di bigenitorialità, nonché con quanto riconosciuto dalla « Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori », introdotta dall'Autorità nazionale garante per l'infanzia e l'adolescenza nel 2018, ovvero rendendo i punti 3, 4 e 10 incompatibili con il punto 7, evidentemente male interpretato. Questioni che non verranno qui direttamente toccate perché già affrontate positivamente in vari passaggi codistici (basti pensare all'articolo 315-bis del codice civile), ma che sono rammentate nella convinzione che rafforzare l'attenzione sui minori e dare loro maggiore voce è utile ad affermare tutti i loro diritti.
Del resto la prassi attuale non solo ha severe ripercussioni nei confronti dei minori, ma costituisce anche un grave danno sul piano economico-sociale, perché rallenta il processo di equiparazione tra la donna e l'uomo nell'ambito delle opportunità, ostacola l'occupazione femminile e, così facendo, frena l'economia nazionale. Non a caso l'OCSE stima che ogni aumento dell'1 per cento nell'occupazione femminile può portare a un incremento fino allo 0,4 per cento del PIL.
Tanto è vero che già la legge 7 aprile 2022, n. 32, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, all'articolo 1, comma 2, lettera b), ha affermato la necessità di « promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori ».
Passando all'analisi dell'articolato e limitandosi agli aspetti più innovativi, l'articolo 1 dispone che il minore, affidato a entrambi i genitori e rimesso alle loro cure, è di diritto domiciliato presso entrambi, a prescindere dalla residenza anagrafica, necessariamente unica.
L'articolo 2 pone rimedio ad un anacronismo contenuto nel testo vigente dell'articolo 147 del codice civile, sancendo il principio della unicità di status dei figli.
L'articolo 3 definisce il contenuto e le finalità della responsabilità genitoriale.
L'articolo 4 introduce l'articolo 316-ter del codice civile, che incrementa la tutela delle madri non coniugate ed estende la tutela anche ai casi di morte del nascituro. La ratio della disposizione – in linea con la filosofia della legge n. 76 del 2016 relativa alle convivenze – consiste nello stretto legame della madre con il figlio che sta nascendo o è appena nato. A sua volta, l'articolo 316-quater del codice civile va in soccorso di madri non coniugate che a seguito della rottura del rapporto di coppia rimangano senza mezzi di sopravvivenza e non rientrino nei casi previsti dalla legge n. 76 del 2016, non avendo mai costituito coppia di fatto.
Con l'articolo 5 viene abrogato l'articolo 317-bis del codice civile in quanto il rapporto del minore con gli ascendenti e i parenti (non citati dalla norma vigente) è ora tutelato dall'articolo 337-ter, primo comma, del codice civile come riformulato dal presente disegno di legge.
L'articolo 6, riscrive l'articolo 337-ter del codice civile al fine di rendere effettivo e non puramente formale il principio di bigenitorialità e di paritetica assunzione di responsabilità di entrambi i genitori nei confronti dei figli. Viene inoltre rafforzato il diritto del figlio minore a conservare rapporti con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo.
All'articolo 7 il riferimento alla modifica del regolamento ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 è stato inserito come disposizione a sé stante, introducendo anche disposizioni relative alla procedura di adozione delle modifiche.
L'articolo 8 mette ordine nelle norme concernenti l'assegnazione della casa familiare abrogando due disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 898 del 1970: il comma 6, le cui prescrizioni sono in contraddizione con l'articolo 337-sexies del codice civile; il comma 7, il cui contenuto è stato inserito all'articolo 337-ter, comma 2, del codice civile, come modificato dalla presente proposta (articolo 6).
All'articolo 9 viene ripristinata la possibilità di modificare le regole dell'affidamento nel caso di significativi spostamenti della residenza di uno dei genitori, a richiesta di uno qualsiasi di essi.
L'articolo 10, che interviene sull'articolo 337-septies del codice civile, risolve un'altra questione oggetto di intenso dibattito, cioè il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente. La formulazione proposta segue strettamente le convincenti considerazioni svolte dalla Suprema corte di cassazione nell'ordinanza n. 17183/2020. Inoltre vengono tutelati gli eventuali danni subiti dal genitore maggiormente presente, ove esista, legittimando anche questi, in concorrenza con il figlio, ad attivarsi in caso di inadempienza dell'altro genitore. Viene anche previsto che il figlio debba concordare con ciascuno dei genitori il proprio eventuale contributo alle spese e alle cure domestiche, ancora una volta in accordo con le modifiche introdotte dalla legge n. 219 del 2012 (articolo 315-bis del codice civile).
L'articolo 11 sostituisce il secondo comma e abroga il terzo comma dell'articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile, in modo da evitare che il giudice neghi di fatto il diritto di parola al minore, sulla base di una sua anticipata e arbitraria valutazione, a dispetto del carattere indisponibile di tale diritto, per come viene previsto dalle convenzioni internazionali e dallo stesso codice civile all'articolo 315, secondo comma. In sostanza, si è preferito lasciare lasci che sia il minore stesso a decidere se vuole essere sentito o no, sull'esempio del codice civile francese.
L'articolo 12 modifica l'articolo 473-bis.7 del codice di procedura civile, prevedendo che il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione della residenza anagrafica e non di quella abituale e degli atti che può compiere la persona presso la quale il minore ha, anche in questo caso, non la residenza abituale ma quella anagrafica.
L'articolo 13 concerne l'articolo 473-bis.10 del codice di procedura civile e restituisce alla mediazione familiare il riconoscimento pieno che aveva ricevuto nella penultima stesura della legge n. 54 del 2006 da parte della Commissione giustizia della Camera dei deputati, aggiungendo, a garanzia del pieno rispetto della normativa e dei diritti delle parti, l'assistenza di un avvocato in caso di accordo, al momento della relativa omologa. L'impoverimento di tale strumento è stato concordemente biasimato da tutti gli operatori del settore, che hanno reiteratamente segnalato i vantaggi di prevedere quale preliminare adempimento la mera informazione (pre-mediazione) sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione prima di qualsiasi contatto con la via giudiziale. D'altra parte la previsione di tale fase extragiudiziale è in accordo con la riconosciuta generale esigenza di alleggerire il carico dei tribunali. Per l'incontro iniziale è prevista in ogni caso la gratuità, in modo da rendere il passaggio accessibile a chiunque. Inoltre, per eliminare ogni preoccupazione circa il rischio di incontrare ex partner dei quali non sia stata ancora allegata la violenza (altrimenti la mediazione è esclusa), le parti potranno richiedere di incontrare il mediatore separatamente.
L'articolo 14 abroga il quarto comma dell'articolo 473-bis.12 del codice di procedura civile relativo alla forma di domanda con ricorso nei procedimenti relativi ai minori, che dispone l'obbligo di allegare il piano genitoriale.
L'articolo 15 modifica l'articolo 473-bis.26 del codice di procedura civile, introducendo, esplicitamente, la coordinazione genitoriale, dettagliando i compiti e i poteri di chi la pratica. Di particolare interesse la ridefinizione del Piano genitoriale, visto come progetto ben più che come consuntivo e come individuale oltre che come congiunto.
L'articolo 16 potenzia le previsioni dell'articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile intervenendo in tutte quelle situazioni in cui un genitore compie unilateralmente atti che richiedono l'accordo con l'altro, azzerando tali iniziative; ovvero nel caso in cui abbia costruito ad arte situazioni ostative al contatto del figlio con l'altro genitore. In questo caso si è ritenuto che non sia sufficiente la previsione di un meccanismo punitivo o risarcitorio del danno, ma che andasse prioritariamente disposto, ove possibile, il ripristino dello stato antecedente, ovvero interventi mirati alla restituzione o compensazione di quanto indebitamente sottratto o negato (si pensi, ad esempio, a giorni di frequentazione saltati). Infine viene soppressa la lettera a). Infatti, trattandosi di infrazioni gravi, la semplice ammonizione non pare adeguata.
L'articolo 17 estende inequivocabilmente ai figli di coppie non coniugate e alle stesse famiglie di fatto, comunque formate, ai sensi della legge n. 76 del 2016, le tutele economiche previste, oggi parzialmente, dall'articolo 570-bis del codice penale.
L'articolo 18, infine, assicura l'invarianza finanziaria, la non onerosità per lo Stato del disegno di legge, e regola la sua entrata in vigore.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 45 del codice civile in materia di domicilio del minore)
1. All'articolo 45, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: « il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , ovvero di entrambi se si trova in affidamento condiviso ».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 147 del codice civile, in materia di doveri verso i figli)
1. All'articolo 147 del codice civile, le parole: « Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli » sono sostituite dalle seguenti: « La filiazione impone pariteticamente ai genitori l'obbligo di provvedere alla cura, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale dei figli ».
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 316 del codice civile, in materia di responsabilità genitoriale)
1. All'articolo 316, primo comma, del codice civile è premesso il seguente periodo: « La responsabilità genitoriale è l'insieme dei diritti e dei doveri dei genitori che hanno per finalità l'interesse dei figli » e, al secondo periodo, le parole: « stabiliscono la residenza abituale del minore » sono soppresse.
Art. 4.
(Introduzione degli articoli 316-ter e 316-quater nel codice civile, in materia di obblighi del coniuge)
1. Dopo l'articolo 316-bis del codice civile sono inseriti i seguenti:
« Art. 316-ter. – (Mantenimento al momento del parto) – Se i genitori non sono coniugati e non convivono, il padre è tenuto a condividere con la madre ogni spesa relativa al parto, non coperta dal Servizio sanitario nazionale, in misura proporzionale alle risorse economiche di ciascuno e a provvedere al mantenimento di lei per un periodo di tre mesi nel caso in cui non sia provvista di sufficienti risorse economiche. Tali contributi spettano alla madre anche nel caso di un parto in cui il nascituro muore.
Art. 316-quater. – (Mantenimento del genitore debole) – Se i genitori non sono coniugati e non formano più una coppia, nel caso in cui uno dei due manchi di mezzi per la propria sussistenza l'altro è tenuto a contribuirvi, tenuto conto delle sue personali risorse, per un tempo massimo di due anni, ovvero fino al compimento del terzo anno di età del figlio minore se tale durata è superiore ad anni due, fatta salva la cessazione dell'obbligo non appena il genitore beneficiario raggiunga l'autosufficienza economica ».
Art. 5.
(Abrogazione dell'articolo 317-bis del codice civile, in materia di rapporti con gli ascendenti)
1. L'articolo 317-bis del codice civile è abrogato.
Art. 6.
(Modifica dell'articolo 337-ter del codice civile, in materia di provvedimenti riguardo ai figli)
1. L'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:
« Art. 337-ter. – (Provvedimenti riguardo ai figli) – Il figlio minore ha diritto, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità di frequentazione, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice del luogo di residenza del minore di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi.
Per realizzare le finalità di cui al primo comma, il giudice che disciplina l'affidamento della prole dispone che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, salvo quanto stabilito all'articolo 337-quater. Determina le specifiche modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, stabilisce dove i figli avranno la residenza anagrafica e ne fissa il domicilio presso entrambi i genitori. Fissa altresì, ai sensi del quarto comma del presente articolo, la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, tenendo conto della capacità di ciascuno di essi di rispettare la figura e il ruolo dell'altro. Prende atto, se non contrari all'interesse e ai diritti dei figli di cui al primo comma, degli accordi intervenuti tra i genitori. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona, preferibilmente dell'ambito familiare o, nell'impossibilità, in una comunità di tipo familiare. Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. Nel caso in cui ravvisi conflitto di interesse tra la prole e uno o entrambi i genitori, il giudice dispone che essa sia assistita da un proprio difensore, scelto tra quelli di ufficio. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, salvo quanto disposto dall'articolo 337-quater. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di essi; il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e richiede l'accordo dei genitori. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alla gestione della vita quotidiana, salva diversa decisione del giudice, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuta detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità e i capitoli di spesa sono proposti dai genitori al giudice che ne valuta la congruità; in caso di disaccordo decide il giudice.
Quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, previa eventuale compensazione.
Se necessario a rispettare il suddetto principio di proporzionalità il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico.
Qualora uno dei genitori venga meno al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all'altro genitore.
In caso di affidamento condiviso, la posizione fiscale dei genitori è la stessa e ad entrambi spetta in ugual misura la corresponsione degli assegni familiari.
Se un genitore è tenuto al mantenimento di due o più figli, il suo contributo al loro mantenimento deve essere stabilito in modo da non mettere nessuno dei minori in condizioni più sfavorevoli rispetto agli altri, in particolare se appartengono a famiglie diverse.
L'eventuale assegno perequativo è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice ».
Art. 7.
(Modifiche al regolamento in materia di determinazione dell'ISEE)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riguardo alle modalità di determinazione e ai campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto delle modalità di applicazione dell'affidamento condiviso e della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Art. 8.
(Modifica all'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898)
1. All'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i commi 6 e 7 sono abrogati.
Art. 9.
(Modifica all'articolo 337-sexies del codice civile, in materia di prescrizioni in tema di residenza)
1. All'articolo 337-sexies del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Nel caso in cui uno dei genitori cambi la residenza o il domicilio, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, uno qualsiasi dei due può chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici ».
Art. 10.
(Modifica all'articolo 337-septies del codice civile, in materia di figli maggiorenni)
1. All'articolo 337-septies del codice civile il primo comma è sostituito dai seguenti:
« Dell'eventuale assegno perequativo stabilito per il mantenimento del figlio è titolare quest'ultimo dal momento della maggiore età nel caso in cui non sia economicamente autosufficiente, fermi gli obblighi di cui all'articolo 315-bis. Se il genitore obbligato si rende inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire l'altro genitore.
Nel caso in cui il figlio fosse precedentemente mantenuto in forma diretta, il giudice può stabilire il versamento di una quota mensile in suo favore a carico di ciascuno dei genitori.
Ciascuno dei genitori adempie all'obbligo versando la propria quota direttamente nelle mani del beneficiario.
Nel caso in cui il figlio sia maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l'applicazione degli articoli 337-ter e del presente articolo per la parte compatibile da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio ».
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile, in materia di ascolto del minore)
1. All'articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Nel caso in cui il minore comunichi in qualsiasi forma il suo rifiuto ad essere ascoltato il giudice valuta la fondatezza di tale rifiuto. Anche nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede direttamente all'ascolto del minore nel caso in cui questi ne faccia domanda »;
b) il terzo comma è abrogato.
Art. 12.
(Modifica all'articolo 473-bis.7 del codice di procedura civile, in materia di nomina del tutore e del curatore del minore)
1. All'articolo 473-bis.7, secondo comma, lettere a) e d), del codice di procedura civile, le parole: « residenza abituale » sono sostituite dalle seguenti: « residenza anagrafica ».
Art. 13.
(Modifica dell'articolo 473-bis.10 del codice di procedura civile, in materia di mediazione familiare)
1. L'articolo 473-bis.10 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
« Art. 473-bis.10. – (Pre-mediazione e mediazione familiare) – In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista per acquisire informazioni sull'opportunità di un eventuale percorso di mediazione familiare. Il primo incontro è in ogni caso gratuito e può svolgersi anche individualmente a richiesta anche di una sola delle parti. Se una delle parti non ottempera, il procedimento si avvia ugualmente per l'iniziativa dell'altra.
L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Nel caso in cui la mediazione familiare si concluda positivamente, le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso, il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22, primo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del passaggio informativo. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.
Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione può essere acquisito nell'eventuale giudizio. Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto ».
Art. 14.
(Modifica all'articolo 473-bis.12 del codice di procedura civile, in materia di forma della domanda con ricorso e piano genitoriale)
1. All'articolo 473-bis.12 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.
Art. 15.
(Modifica dell'articolo 473-bis.26 del codice di procedura civile, in materia di Piano genitoriale e coordinazione genitoriale)
1. L'articolo 473-bis.26 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
« Art. 473-bis.26. – (Piano genitoriale e coordinazione genitoriale) – Nei procedimenti relativi ai minori, nei casi di disaccordo in cui la mediazione familiare sia stata rifiutata o sia fallita, il giudice invita le parti a redigere un Piano genitoriale, congiunto o disgiunto, che riporta il regime di vita precedente dei figli e dettaglia le regole della loro futura gestione, con l'eventuale ausilio di un operatore specializzato, denominato coordinatore genitoriale, scelto dal giudice o dalle parti stesse nell'ambito degli esperti nella mediazione di coppie ad elevata conflittualità. Se il tentativo non riesce il giudice detta le relative regole, con o senza l'ausilio del coordinatore, e può assegnare al coordinatore, con il consenso delle parti, il compito di coordinare la responsabilità genitoriale per un determinato periodo di tempo, curando l'osservanza delle regole e l'attuazione del piano. Il giudice può anche attribuire al coordinatore il potere di assumere decisioni di secondario rilievo limitatamente a specifici ambiti. Il coordinatore genitoriale trasmette al giudice gli esiti della coordinazione, nonché ogni richiesta di modifica del provvedimento iniziale, sua o delle parti ».
Art. 16.
(Modifiche all'articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile, in materia di adozione di provvedimenti da parte del giudice)
1. All'articolo 473-bis.39, primo comma, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente: « In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice emette provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell'altro genitore o una disposizione del giudice, questi dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell'affidamento e delle sue modalità di attuazione. Il giudice inoltre può modificare d'ufficio i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente »;
b) la lettera a) è abrogata.
Art. 17.
(Modifica dell'articolo 570-bis del codice penale in materia di obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli)
1. All'articolo 570-bis del codice penale le parole: « ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero a quanti violino gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli nonché gli obblighi previsti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 ».
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie e entrata in vigore)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.