Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1357
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2025
Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi
Onorevoli Senatori. – La salute è un bene fondamentale per ogni individuo e rappresenta una delle risorse più preziose che una società può e deve coltivare, infatti è un diritto universale tutelato dalla nostra Costituzione.
La salute è un valore da cui non si può prescindere, anche in settori diversi da quello sanitario: è questo il messaggio di fondo presente negli ultimi Piani di prevenzione nazionali ed espresso dal principio di « Salute in tutte le politiche », che negli ultimi anni si è affermato sia a livello internazionale che nazionale. Una visione che modifica il concetto stesso di salute: non più assenza statica di malattia, bensì attività dinamica e trasversale di promozione del benessere, che trova il suo fondamento nella centralità della persona, nello sviluppo di abilità individuali e sociali. In questa nuova accezione, è possibile promuovere la salute solo attraverso l'attuazione di politiche life course, ovvero nelle diverse fasi della vita, in grado di creare condizioni e ambienti favorevoli all'adozione di comportamenti salutari, di stimolare la partecipazione e le scelte consapevoli degli individui.
Genericamente il termine scuola sta ad indicare il luogo e l'istituzione dedita alla formazione della persona ed è all'interno dell'istituzione scuola che avviene il processo di istruzione ed educazione, due facce della stessa medaglia: componenti inseparabili del progetto formazione dell'uomo. Quest'ultima è fondamentale per la costruzione della personalità e delle attitudini del singolo in virtù della nascita del cittadino ideale.
Da numerose evidenze scientifiche, infatti, emerge che le competenze cognitive, socio-emozionali e fisiche di un individuo si formano a partire dalla nascita e nei primi anni, caratterizzano l'intero corso della vita e si ripercuotono anche sullo sviluppo delle generazioni successive.
In Italia, il rapporto tra sistema scuola nel suo insieme e sistema sanitario si consolida attraverso l'integrazione delle specifiche competenze e finalità in base a quanto espresso nel documento « Indirizzi di policy integrate per la scuola che promuove salute » (Accordo Stato-regioni 17 gennaio 2019). Secondo questa prospettiva e in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è opportuno favorire la diffusione di un approccio scolastico globale, secondo cui la scuola esercita la titolarità della promozione della salute nel proprio contesto e dove la salute non rappresenta un contenuto tematico, ma è parte integrante dell'attività didattica quotidiana. La salute e l'educazione sono infatti interconnesse.
La promozione della salute a scuola, presidio territoriale primario di formazione e crescita che non si limita al trasferimento delle conoscenze ma assume un ruolo cruciale nella sensibilizzazione dei giovani, può definirsi come l'insieme delle azioni e delle attività intraprese per migliorare e proteggere la salute e il benessere di tutta la comunità scolastica e comprende le politiche per una scuola sana, la tutela dell'ambiente fisico e sociale, i legami con la comunità e la società civile.
Il presente disegno di legge propone, all'articolo 1, l'adozione di un Piano triennale per la prevenzione e la promozione della salute nelle scuole di ogni ordine e grado.
All'articolo 2 si prevede che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia possano prevedere, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio e approfondimento, riguardanti la prevenzione e la promozione della salute.
All'articolo 3 si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, l'adozione di un piano che preveda anche la collaborazione con le famiglie, con esperti in materia di salute e prevenzione e con enti del Terzo settore, per diffondere la consapevolezza in particolare sui seguenti temi strategici e prioritari: l'interazione tra cibo e salute, i benefici fisici e psichici dell'attività sportiva quotidiana, la nocività del fumo tradizionale, l'importanza delle vaccinazioni, l'educazione ambientale e i danni dell'inquinamento. Nel medesimo decreto sono definiti i requisiti per l'accreditamento degli esperti che concorreranno a formare un sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura della prevenzione della salute nelle scuole (articolo 4).
L'articolo 5 prevede che le istituzioni scolastiche possano costituire delle reti di scuole per raggiungere gli obiettivi del piano.
Agli articoli 6 e 7 sono declinati gli obiettivi minimi che il piano intende raggiungere, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Obiettivo di questa proposta è anche celebrare la memoria di uno dei più grandi scienziati e medici italiani, Umberto Veronesi. Con l'istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e promozione della salute e dei corretti stili di vita in sua memoria, si intende dedicare un momento annuale per riflettere, sensibilizzare e celebrare la cultura della salute, favorendo un futuro più consapevole e responsabile (articoli 8, 9 e 10).
L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie con le quali si stanzia un milione di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'implementazione del Piano triennale della prevenzione e promozione della salute nelle scuole mentre l'istituzione della Giornata nazionale non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Principi e finalità)
1. Al fine di diffondere tra le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti la consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della promozione della salute e di uno stile di vita sano, nonché di mantenere il benessere generale e prevenire l'insorgenza di malattie, la presente legge introduce, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, misure per l'insegnamento e l'apprendimento di conoscenze, comportamenti e competenze volte alla prevenzione e alla promozione della salute.
Art. 2.
(Prevenzione e promozione della salute)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere attività teoriche e pratiche, anche mediante attività laboratoriali, di studio e approfondimento riguardanti la prevenzione e la promozione della salute. A tal fine, le medesime istituzioni scolastiche, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, prevedono attività specifiche all'interno dei percorsi curricolari, del curricolo verticale, dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento o di iniziative extrascolastiche, da realizzare anche in rete con altre scuole e con la collaborazione di enti del Servizio sanitario nazionale, di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi gli enti del Terzo settore operanti in ambito sanitario.
Art. 3.
(Adozione del Piano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, che si avvale della supervisione scientifica dell'Istituto superiore di sanità, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole, di seguito denominato « Piano ». Il Piano è rivolto a tutte le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione ed è attuato in collaborazione con le famiglie, con esperti in materia di salute e prevenzione e con enti del Terzo settore. Il Piano è adottato con cadenza triennale, tenuto conto delle proposte degli enti e dei soggetti del Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute di cui all'articolo 4 ed è attuato in collaborazione con questi ultimi.
2. Il Piano è finalizzato prioritariamente a:
a) promuovere la conoscenza dell'educazione alimentare per il miglioramento dello stato di benessere degli individui;
b) rendere consapevoli le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sulle corrette abitudini alimentari e sui comportamenti alimentari dannosi;
c) potenziare la conoscenza dell'interazione tra cibo e salute, dei disturbi alimentari e delle relative manifestazioni;
d) sensibilizzare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sui benefici fisici e psichici dell'attività sportiva quotidiana;
e) informare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sulla nocività del fumo tradizionale, dei nuovi dispositivi per fumare e dei prodotti a base di nicotina, nonché dell'alcool, delle droghe e delle relative dipendenze;
f) informare sull'importanza dell'adesione consapevole alle vaccinazioni per la tutela della salute presente e futura delle giovani generazioni;
g) promuovere e potenziare la conoscenza dell'educazione ambientale e dei danni derivanti dall'inquinamento.
Art. 4.
(Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute nelle scuole)
1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero della salute, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, i soggetti pubblici e privati, e in particolare gli enti del Terzo settore operanti nei settori sanitario, della ricerca e dell'educazione alla salute, i medici e gli psicologi specificamente accreditati dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero della salute, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, concorrono a realizzare un Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute nelle scuole.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono altresì definiti i requisiti per l'accreditamento degli enti e dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5.
(Reti di scuole)
1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) coordinamento delle progettualità relative alla prevenzione e alla promozione della salute;
b) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;
c) stipula di accordi e partenariati con gli enti e i soggetti del Sistema di coordinamento di cui all'articolo 4 per la promozione di attività inerenti alla tutela della salute;
d) promozione di eventi, convegni e laboratori volti a sensibilizzare gli alunni, le alunne, le studentesse e gli studenti in merito alla prevenzione e alla promozione della salute.
Art. 6.
(Prevenzione e promozione della salute nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)
1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono promosse attività dedicate alla salute alimentare, con particolare riferimento al cibo, all'acqua, alle materie prime e ai valori nutrizionali essenziali per i fabbisogni giornalieri, nonché alla riduzione dello spreco alimentare. Sono, altresì, promosse attività dirette alla conoscenza delle buone pratiche riguardanti l'igiene del sonno e di una attività fisica quotidiana per il benessere psicofisico.
Art. 7.
(Prevenzione e promozione della salute nella
scuola secondaria di primo e secondo grado)
1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono promosse attività dedicate alla salute alimentare, all'importanza delle vaccinazioni, alla nocività del fumo tradizionale, dei nuovi dispositivi per fumare e dei prodotti a base di nicotina, nonché dell'alcool, delle droghe e alle relative dipendenze. Sono altresì realizzate iniziative volte alla conoscenza delle cause dell'inquinamento e delle sue conseguenze sulla salute.
Art. 8.
(Istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e di corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi)
1. Al fine di diffondere tra la popolazione la consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché di corretti stili di vita, la Repubblica riconosce il 28 novembre di ciascun anno, quale Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e di corretti stili di vita, di seguito denominata « Giornata nazionale », in memoria di Umberto Veronesi quale promotore dei temi di cui alla presente legge.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 9.
(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)
1. Ai fini di cui all'articolo 8, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti del Terzo settore, iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché sull'adozione di corretti stili di vita.
Art. 10.
(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)
1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, anche in coordinamento con enti del Terzo settore, attività didattiche sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché sull'adozione di corretti stili di vita.
Art. 11.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
2. All'attuazione delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.