Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 793
Azioni disponibili
Art. 2.
(Requisiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale)
1. La qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è riconosciuta a coloro che abbiano conseguito la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, commi da 594 a 600, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto l'attività di assistenza negli ambiti professionali di cui al comma 1 del presente articolo per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, nei servizi di inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96.
3. L'attività di assistenza svolta ai sensi del comma 2 è documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Per i soggetti che hanno svolto le mansioni di assistente all'autonomia e alla comunicazione personale, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario di cui al comma 1 non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso di cambio di gestione del servizio affidato a operatori esterni, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.