Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 793

Art. 1.

(Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale)

1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, è istituito il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale realizza interventi volti all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, in attuazione del Piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017.

3. Ferme restando le diverse competenze del personale scolastico, l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale svolge le seguenti funzioni:

a) supporta l'attività didattico-educativa interna finalizzata all'inclusione in aula e nel gruppo classe dell'alunno con disabilità, prevenendo le situazioni di isolamento;

b) supporta le attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale, puntando a stimolare l'autosufficienza;

c) favorisce la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;

d) contribuisce al raggiungimento di un rapporto equilibrato nell'ambiente scolastico;

e) vigila e accompagna l'alunno con disabilità durante l'attività scolastica;

f) è di ausilio per l'alimentazione e durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione e di autonomia;

g) facilita l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativi e scolastici promossi e realizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività ludiche, laboratoriali, culturali e sportive previste dal Piano educativo individualizzato;

h) favorisce l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante, curando anche le iniziative attivate dall'istituzione scolastica in rete con le strutture ricreative, culturali e scolastiche, nonché con la comunità territoriale;

i) partecipa alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti curriculari, individualmente o riuniti negli organi collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie o dei centri convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e con i servizi territoriali che hanno in carico l'alunno con disabilità;

l) partecipa alla stesura del Piano educativo individualizzato, contribuendo secondo le proprie competenze all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie, delle metodologie nonché dei momenti di verifica;

m) cura la predisposizione dei materiali didattici ed educativi necessari per l'espletamento della mansione, la programmazione delle attività e la progettazione dei percorsi di continuità educativa.

4. È garantita la formazione in servizio del personale, anche al fine di promuovere il benessere psico-fisico degli alunni con disabilità.

5. Per le attività non frontali concernenti la predisposizione dei materiali didattici ed educativi, la programmazione delle attività e la progettazione dei percorsi di continuità educativa è riconosciuto un impegno orario minimo da definire in sede di contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro.

6. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale è una figura professionale distinta e non sostitutiva delle altre figure professionali presenti nell'ambito dell'istituzione scolastica.