Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 793
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale)
1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, è istituito il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale realizza interventi volti all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, in attuazione del Piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017.
3. Ferme restando le diverse competenze del personale scolastico, l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale svolge le seguenti funzioni:
a) supporta l'attività didattico-educativa interna finalizzata all'inclusione in aula e nel gruppo classe dell'alunno con disabilità, prevenendo le situazioni di isolamento;
b) supporta le attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale, puntando a stimolare l'autosufficienza;
c) favorisce la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
d) contribuisce al raggiungimento di un rapporto equilibrato nell'ambiente scolastico;
e) vigila e accompagna l'alunno con disabilità durante l'attività scolastica;
f) è di ausilio per l'alimentazione e durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione e di autonomia;
g) facilita l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativi e scolastici promossi e realizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività ludiche, laboratoriali, culturali e sportive previste dal Piano educativo individualizzato;
h) favorisce l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante, curando anche le iniziative attivate dall'istituzione scolastica in rete con le strutture ricreative, culturali e scolastiche, nonché con la comunità territoriale;
i) partecipa alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti curriculari, individualmente o riuniti negli organi collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie o dei centri convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e con i servizi territoriali che hanno in carico l'alunno con disabilità;
l) partecipa alla stesura del Piano educativo individualizzato, contribuendo secondo le proprie competenze all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie, delle metodologie nonché dei momenti di verifica;
m) cura la predisposizione dei materiali didattici ed educativi necessari per l'espletamento della mansione, la programmazione delle attività e la progettazione dei percorsi di continuità educativa.
4. È garantita la formazione in servizio del personale, anche al fine di promuovere il benessere psico-fisico degli alunni con disabilità.
5. Per le attività non frontali concernenti la predisposizione dei materiali didattici ed educativi, la programmazione delle attività e la progettazione dei percorsi di continuità educativa è riconosciuto un impegno orario minimo da definire in sede di contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro.
6. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale è una figura professionale distinta e non sostitutiva delle altre figure professionali presenti nell'ambito dell'istituzione scolastica.
Art. 2.
(Requisiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale)
1. La qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è riconosciuta a coloro che abbiano conseguito la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, commi da 594 a 600, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto l'attività di assistenza negli ambiti professionali di cui al comma 1 del presente articolo per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, nei servizi di inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96.
3. L'attività di assistenza svolta ai sensi del comma 2 è documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Per i soggetti che hanno svolto le mansioni di assistente all'autonomia e alla comunicazione personale, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario di cui al comma 1 non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso di cambio di gestione del servizio affidato a operatori esterni, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.