Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 718
Azioni disponibili
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 41,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.