Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 718

Art. 2.

(Attività di screening a livello territoriale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia, delle rispettive competenze e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizzano l'attività di screening di primo livello (test anti-HCV) presso gli ambulatori pubblici, privati o convenzionati e presso tutte le farmacie presenti sul territorio nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia, delle rispettive competenze e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, inseriscono lo screening per la prevenzione, eliminazione ed eradicazione del virus dell'epatite C (HCV) nella programmazione aziendale e negli obiettivi assegnati ai direttori sanitari secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.