Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 545
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Onorevoli Senatori. – Il fenomeno del precariato nella scuola ha raggiunto in Italia dimensioni talmente elevate da non poter essere più ignorato. Allo stato attuale, non solo intacca la qualità dell'insegnamento, ma incide anche sulla sua stessa natura. Questo status di precarietà, dovuto al suo uso massiccio e reiterato negli anni, giustificato da una miope politica di risparmio che è stato solo momentaneo, ha influito in modo estremamente negativo sulla vita privata del personale e sulla qualità stessa dell'insegnamento, drammaticamente condizionata dall'impossibilità di sviluppare un progetto anche solo a medio termine. Inoltre, sono stati soprattutto gli studenti a risentirne in modo negativo: sempre più restii ad affidarsi con fiducia al docente che potrebbe andar via da un giorno all'altro.
Alla luce di tali considerazioni, il presente disegno di legge intende dare una risposta definitiva a questo problema, risolvendo il nodo cruciale del reclutamento. Infatti, solo attraverso l'inserimento stabile nel mondo della scuola, si può garantire – nel contempo – la tutela della vita lavorativa e personale dei docenti (oggi precari) e, soprattutto, della qualità complessiva dell'offerta formativa.
Nello specifico, l'articolo 1 prevede una modifica del comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge23 luglio 2021, n. 106, prevedendo l'assunzione dei docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi di sostegno.
L'articolo 2 prevede poi appositi corsi universitari annuali di abilitazione e specializzazione riservati ai docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, destinatari di proposta di contratto di ruolo, pena la decadenza dalla stessa procedura di stabilizzazione.
L'articolo 3 prevede la partecipazione al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 95 del 12 febbraio 2020 – anche in sovrannumero – a tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni e con ventiquattro mesi di servizio prestato su posto di sostegno senza specializzazione.
L'articolo 4 apporta una modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, prevedendo l'assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili degli idonei dell'ultima procedura concorsuale.
L'articolo 5 disciplina le norme relative alla mobilità professionale per favorire i passaggi di ruolo e da posto comune a sostegno, come già previsto dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
L'articolo 6, infine, prevede che le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, siano integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso, che le graduatorie di merito dell'ultimo concorso ordinario siamo valide fino alla pubblicazione delle graduatorie del nuovo concorso e che siano salvaguardati i contratti stipulati di immissione in ruolo ma con riserva del personale che ha superato positivamente l'anno di prova.