Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 545

Art. 2.

(Formazione iniziale)

1. I soggetti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, destinatari di proposta di contratto di cui all'articolo 1 sono tenuti a partecipare, pena la decadenza della procedura, ad appositi corsi universitari annuali di abilitazione e specializzazione a loro riservati. Tali corsi sono organizzati e gestiti dagli atenei in stretta collaborazione con le scuole del territorio nel quale gli atenei sono localizzati e con l'amministrazione scolastica regionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

2. Con il corso annuale di abilitazione o specializzazione di cui al comma 1 gli aspiranti insegnanti completano la loro formazione disciplinare, collegata in particolare alla dimensione didattica della materia o alla didattica speciale.

3. I percorsi organizzati devono sviluppare, con opportune attività formative interattive, le qualità relazionali, comunicative ed educative necessarie all'esercizio della docenza scolastica.

4. Al termine dell'anno di specializzazione le università accordano, sulla base di un esame finale, il conseguimento dell'abilitazione o della specializzazione per le attività di sostegno. La negativa valutazione dell'esame finale consente la reiterazione del percorso.