Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 545

Art. 1.

(Reclutamento)

1. Ai fini di consentire il reclutamento dei docenti iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

« 9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi di sostegno ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».

2. L'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata alla partecipazione ad appositi corsi annuali riservati di abilitazione e specializzazione per le attività di sostegno da tenere a partire dall'anno scolastico 2023/2024, disciplinati ai sensi dell'articolo 2.