Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 545
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Reclutamento)
1. Ai fini di consentire il reclutamento dei docenti iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
« 9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi di sostegno ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».
2. L'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata alla partecipazione ad appositi corsi annuali riservati di abilitazione e specializzazione per le attività di sostegno da tenere a partire dall'anno scolastico 2023/2024, disciplinati ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2.
(Formazione iniziale)
1. I soggetti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, destinatari di proposta di contratto di cui all'articolo 1 sono tenuti a partecipare, pena la decadenza della procedura, ad appositi corsi universitari annuali di abilitazione e specializzazione a loro riservati. Tali corsi sono organizzati e gestiti dagli atenei in stretta collaborazione con le scuole del territorio nel quale gli atenei sono localizzati e con l'amministrazione scolastica regionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
2. Con il corso annuale di abilitazione o specializzazione di cui al comma 1 gli aspiranti insegnanti completano la loro formazione disciplinare, collegata in particolare alla dimensione didattica della materia o alla didattica speciale.
3. I percorsi organizzati devono sviluppare, con opportune attività formative interattive, le qualità relazionali, comunicative ed educative necessarie all'esercizio della docenza scolastica.
4. Al termine dell'anno di specializzazione le università accordano, sulla base di un esame finale, il conseguimento dell'abilitazione o della specializzazione per le attività di sostegno. La negativa valutazione dell'esame finale consente la reiterazione del percorso.
Art. 3.
(Tirocinio formativo attivo per il sostegno)
1. In considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali e in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2023/2024, al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 95 del 12 febbraio 2020 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno ventiquattro mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per le attività estranee al tirocinio da svolgere in presenza.
Art. 4.
(Reclutamento degli insegnanti di religione cattolica)
1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , su tutti i posti vacanti e disponibili ».
Art. 5.
(Mobilità professionale)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite specifiche attività formative riservate ai docenti di ruolo, finalizzate allo svolgimento di insegnamenti anche in classi disciplinari affini o che consentano di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto, incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.
Art. 6.
(Norme transitorie)
1. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso.
2. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;
b) il comma 8 è abrogato.
3. La validità delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, sono prorogate fino alla pubblicazione delle graduatorie del nuovo concorso ordinario.
4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione e del merito, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione ed è previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.