Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 188

Onorevoli Senatori. – L'articolo 121 della Costituzione conferisce alle regioni il potere di iniziativa legislativa nei riguardi del Parlamento nazionale, attraverso il voto di proposte di legge da parte dei rispettivi consigli regionali.
Per illustrare il presente disegno di legge sottoposto alle Camere per la sua approvazione, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, di revisione delle circoscrizioni giudiziarie – che, per quanto riguarda l'Abruzzo, a causa dei perduranti nefasti effetti del terremoto dell'Aquila, sarà attuato nel settembre 2021 – comporterà gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per cittadini per i circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.
In effetti, la riforma approvata dal Governo Monti, per l'Abruzzo, ha lasciato una vastissima zona, posta a confine con il Lazio e con il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco nord-est, costituito dai tribunali dell'Aquila, di Teramo, di Pescara e di Chieti.
Appare, perciò, del tutto evidente che tale squilibrata localizzazione dei presidi giudiziari renderà estremamente difficoltoso e costoso il servizio giustizia per centinaia di migliaia di cittadini abruzzesi, residenti in una regione avente il 65 per cento del territorio montuoso e collinare, una rete viaria in dissesto, una rete autostradale alquanto problematica sotto l'aspetto della sicurezza dei viadotti e delle gallerie e una rete ferroviaria carente e ottocentesca.
Oltretutto, la soppressione dei tribunali, così come operata dal Governo Monti, risulta in netto contrasto con il principio del massimo decentramento dei servizi assicurati dallo Stato, previsto dall'articolo 5 della Costituzione, nonché con il principio di giustizia di prossimità di cui all'articolo 10 del trattato dell'Unione europea, come modificato dal trattato di Lisbona, per il quale anche l'amministrazione della giustizia deve essere esercitata il più vicino possibile ai cittadini.
Del resto, né l'introduzione degli sportelli di prossimità né la normativa di cui al comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, introdotto dall'articolo 1, comma 397, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, palesemente poco comprensibile ed inattuabile, possono sanare il grave vulnus inferto dalla richiamata normativa di soppressione dei tribunali subprovinciali ai principi fondamentali contenuti nell'articolo 5 della Costituzione e nell'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea.
Considerato che la riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012, laddove ha avuto attuazione, ha causato notevoli disagi agli addetti ai lavori e ai cittadini, senza produrre alcun giovamento all'amministrazione della giustizia né sotto il profilo della celerità dei giudizi né sotto il profilo della qualità delle decisioni né, tanto meno, sotto il profilo della riduzione delle spese, il consiglio regionale dell'Abruzzo presenta alle Camere questo disegno di legge.