Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 188
Azioni disponibili
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.