Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 188

Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 188
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2022

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

Onorevoli Senatori. – L'articolo 121 della Costituzione conferisce alle regioni il potere di iniziativa legislativa nei riguardi del Parlamento nazionale, attraverso il voto di proposte di legge da parte dei rispettivi consigli regionali.
Per illustrare il presente disegno di legge sottoposto alle Camere per la sua approvazione, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, di revisione delle circoscrizioni giudiziarie – che, per quanto riguarda l'Abruzzo, a causa dei perduranti nefasti effetti del terremoto dell'Aquila, sarà attuato nel settembre 2021 – comporterà gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per cittadini per i circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.
In effetti, la riforma approvata dal Governo Monti, per l'Abruzzo, ha lasciato una vastissima zona, posta a confine con il Lazio e con il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco nord-est, costituito dai tribunali dell'Aquila, di Teramo, di Pescara e di Chieti.
Appare, perciò, del tutto evidente che tale squilibrata localizzazione dei presidi giudiziari renderà estremamente difficoltoso e costoso il servizio giustizia per centinaia di migliaia di cittadini abruzzesi, residenti in una regione avente il 65 per cento del territorio montuoso e collinare, una rete viaria in dissesto, una rete autostradale alquanto problematica sotto l'aspetto della sicurezza dei viadotti e delle gallerie e una rete ferroviaria carente e ottocentesca.
Oltretutto, la soppressione dei tribunali, così come operata dal Governo Monti, risulta in netto contrasto con il principio del massimo decentramento dei servizi assicurati dallo Stato, previsto dall'articolo 5 della Costituzione, nonché con il principio di giustizia di prossimità di cui all'articolo 10 del trattato dell'Unione europea, come modificato dal trattato di Lisbona, per il quale anche l'amministrazione della giustizia deve essere esercitata il più vicino possibile ai cittadini.
Del resto, né l'introduzione degli sportelli di prossimità né la normativa di cui al comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, introdotto dall'articolo 1, comma 397, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, palesemente poco comprensibile ed inattuabile, possono sanare il grave vulnus inferto dalla richiamata normativa di soppressione dei tribunali subprovinciali ai principi fondamentali contenuti nell'articolo 5 della Costituzione e nell'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea.
Considerato che la riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012, laddove ha avuto attuazione, ha causato notevoli disagi agli addetti ai lavori e ai cittadini, senza produrre alcun giovamento all'amministrazione della giustizia né sotto il profilo della celerità dei giudizi né sotto il profilo della qualità delle decisioni né, tanto meno, sotto il profilo della riduzione delle spese, il consiglio regionale dell'Abruzzo presenta alle Camere questo disegno di legge.

Relazione tecnica
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione degli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-bis. – (Riattivazione dei tribunali)1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi dall'articolo 1 del presente decreto riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.

2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, inserendovi i tribunali subprovinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui al citato allegato 1.

4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

Art. 8-ter. – (Piante organiche)1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-bis, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.