Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 122
Azioni disponibili
Art. 5.
(Disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e di diritto alla mobilità in favore delle persone affette da epilessia)
1. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dagli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e di realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili riconosciute invalide, sono estesi a tutte le persone affette da epilessia che, a causa di tale condizione patologica, non siano riconosciute idonee alla guida di un veicolo.
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, all'allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce D.7.1:
1) al primo periodo, le parole: « in assenza di terapia » sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La persona con epilessia a cui il medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente ai sensi del decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine, certifica l'idoneità alla guida di ogni tipo di veicolo, a seguito dell'accertamento obbligatorio effettuato dalla competente commissione medica, ha diritto al rilascio o al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli »;
3) all'ultimo periodo, le parole: « , ecc. » sono soppresse;
b) alla voce D.8.3, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque ».
3. La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata alle persone con epilessia che da almeno un anno non presentino crisi comiziali, o le presentino esclusivamente durante il sonno. Tale condizione è verificata dalla competente commissione medica ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base di una certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente ai sensi del decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine. La validità di tale patente nautica è oggetto di valutazione da parte della Commissione medica locale per un periodo di cinque anni dall'ultima manifestazione di crisi epilettica. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti con epilessia in atto affetti, o che abbiano sofferto in passato, di manifestazioni epilettiche ripetute, se non a fronte di riconoscimento di guarigione.