Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 383

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.