Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 383

Art. 4.

(Presentazione della domanda di giusto
ristoro e procedimento di verifica
dei requisiti)

1. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui all'articolo 1 o dell'assegno di cui all'articolo 2 sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema predisposto dall'ENPAM e corredate della documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto ovvero il decesso.