Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 383

Art. 3.

(Modalità di erogazione del giusto ristoro)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno una tantum di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – Fondazione ENPAM, di seguito denominato « ENPAM ».

2. Per le finalità di cui al presente articolo, all'ENPAM è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 e dell'assegno una tantum di cui all'articolo 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.