Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 383

Art. 2.

(Assegno una tantum in favore dei familiari dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

2. L'assegno di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.