Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 383

Art. 1.

(Giusto ristoro in favore dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.