Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 383

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Giusto ristoro in favore dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2.

(Assegno una tantum in favore dei familiari dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

2. L'assegno di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.

(Modalità di erogazione del giusto ristoro)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno una tantum di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – Fondazione ENPAM, di seguito denominato « ENPAM ».

2. Per le finalità di cui al presente articolo, all'ENPAM è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 e dell'assegno una tantum di cui all'articolo 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

Art. 4.

(Presentazione della domanda di giusto
ristoro e procedimento di verifica
dei requisiti)

1. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui all'articolo 1 o dell'assegno di cui all'articolo 2 sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema predisposto dall'ENPAM e corredate della documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto ovvero il decesso.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.