Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 383

Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 383
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CANTÙ, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, ROMEO, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR, TOSATO, ZULLO, LEONARDI, SATTA, MANCINI, RUSSO, FALLUCCHI, BERRINO, NOCCO, SILVESTRO, RONZULLI, SBROLLINI, MAGNI e ZAMPA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2022

Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

Onorevoli Senatori. – L'epidemia da coronavirus ha messo a dura prova ogni ambito della nostra società, dalle istituzioni al privato cittadino. C'è stata, però, una categoria più esposta di altre all'emergenza, soprattutto a inizio pandemia, ossia quella dei medici, che sono stati costantemente sottoposti a una pressione straordinaria con livelli di tensione psicofisica inediti e soggetti consapevolmente a un rischio elevato di contrarre il virus SARS-CoV-2. Quindi molti medici, nello svolgimento delle loro attività di assistenza e cura, sono stati contagiati dal virus e tra di loro vi è chi è deceduto nell'espletamento della sua professione ovvero riportando danni da complicanze di tipo irreversibile. L'azione tempestiva e costellata da spirito di abnegazione di cui hanno dato prova molti fra di loro è stata dettata da una profonda umanità, che va ben oltre le competenze e le funzioni che spettano ai medici.
Da qui deve discendere un riconoscimento che a livello morale ha trovato riscontro nella legge 18 marzo 2021, n. 35, istituendo la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus. Nello stesso tempo si era deciso di impegnare il Governo a identificare misure di ristoro di tipo economico elettivamente per coloro che non hanno tutela assicurativa diretta. Permanendo a livello sostanziale detta carenza per i medici non a rapporto di lavoro dipendente, il Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – Fondazione ENPAM, in sede di audizione formale avanti alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale dell'8 luglio 2021, si è detto disponibile ad anticipare detti ristori in presenza di norma autorizzatoria. L'opportunità ci sembra degna di nota e nel contempo si dà al Governo la possibilità di spalmare sui prossimi cinque anni l'impatto complessivo dei ristori.
Si interviene a declinare dette forme di indennizzo per motivi di solidarietà sociale a favore dei medici deceduti o danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2, riconoscendo un ristoro una tantum per chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che abbia contratto l'infezione da SARS-CoV-2 e abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica, nonché un assegno una tantum in caso di morte del medico in favore dei soggetti a carico.
L'ENPAM eroga l'indennizzo in capitale per la menomazione psicofisica subita dal professionista. La prestazione è erogata, in un'unica soluzione e in funzione dell'età e del grado di menomazione accertato, sulla base della tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.
Qualora la patologia cagionata dall'infezione abbia causato la morte del medico, l'ENPAM provvede ad erogare un assegno una tantum nella misura di 100.000 euro ai soggetti a carico.
L'indennizzo non intende essere una ricompensa, bensì rappresentare un sostegno concreto a coloro che hanno sacrificato la propria salute o addirittura la propria vita a vantaggio della vita e del benessere del prossimo e della comunità intera, grazie alla profonda dedizione al lavoro e allo spirito di sacrificio manifestato. Come tale verrà destinato alla vittima o ai soggetti a carico del medico, quali il coniuge, i figli minori, i genitori, i fratelli minori, inclusi i figli maggiorenni e i fratelli inabili al lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Giusto ristoro in favore dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2.

(Assegno una tantum in favore dei familiari dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

2. L'assegno di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.

(Modalità di erogazione del giusto ristoro)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno una tantum di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – Fondazione ENPAM, di seguito denominato « ENPAM ».

2. Per le finalità di cui al presente articolo, all'ENPAM è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 e dell'assegno una tantum di cui all'articolo 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

Art. 4.

(Presentazione della domanda di giusto
ristoro e procedimento di verifica
dei requisiti)

1. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui all'articolo 1 o dell'assegno di cui all'articolo 2 sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema predisposto dall'ENPAM e corredate della documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto ovvero il decesso.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.