Legislatura 19ª - Relazione n. 1748-A

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del senatore Potenti

Testo degli articoli formulato
dalla Commissione

Dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa

Dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina e disposizioni per il riconoscimento dei siti minerari di interesse storico e identitario

Art. 1. Art. 1.
(Dichiarazione di monumento nazionale) (Dichiarazione di monumento nazionale)

1. La miniera di Montecatini Val di Cecina, sita nel comune di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa, è dichiarata monumento nazionale.

1. Identico.

 

2. Con decreto del Ministro della cultura possono essere dichiarate monumento nazionale le miniere la cui coltivazione risalga ad almeno settanta anni e ove ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

 

a) il sito rappresenti una testimonianza di archeologia industriale in cui gli impianti e i macchinari presenti conservino la loro forma e funzione originaria e le architetture industriali abbiano mantenuto la loro integrità strutturale;

 

b) il sito rappresenti una testimonianza simbolica significativa della storia del lavoro, dell'economia e dell'identità culturale della comunità locale.

 

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2. Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria) (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Identico.