Legislatura 19ª - Relazione n. 1748-A
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DISEGNO DI LEGGE |
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D'iniziativa del senatore Potenti |
Testo degli articoli formulato |
Dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa |
Dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina e disposizioni per il riconoscimento dei siti minerari di interesse storico e identitario |
| Art. 1. | Art. 1. |
| (Dichiarazione di monumento nazionale) | (Dichiarazione di monumento nazionale) |
1. La miniera di Montecatini Val di Cecina, sita nel comune di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa, è dichiarata monumento nazionale. |
1. Identico. |
2. Con decreto del Ministro della cultura possono essere dichiarate monumento nazionale le miniere la cui coltivazione risalga ad almeno settanta anni e ove ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: |
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a) il sito rappresenti una testimonianza di archeologia industriale in cui gli impianti e i macchinari presenti conservino la loro forma e funzione originaria e le architetture industriali abbiano mantenuto la loro integrità strutturale; |
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b) il sito rappresenti una testimonianza simbolica significativa della storia del lavoro, dell'economia e dell'identità culturale della comunità locale. |
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3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. |
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| Art. 2. | Art. 2. |
| (Clausola di invarianza finanziaria) | (Clausola di invarianza finanziaria) |
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Identico. |