Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 029 del 31/07/2018
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BRIZIARELLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo e onorevoli colleghi, prima di procedere all'illustrazione del disegno di legge in esame, ritengo fondamentale svolgere due considerazioni generali, la prima di metodo e la seconda di merito.
Come per il provvedimento relativo alla Commissione d'inchiesta antimafia, testé esaminato, l'iter seguito è quello previsto dal nuovo Regolamento. Questo, da un lato, ha reso celeri i tempi di trattazione e oggi ci ha portato qui in Aula; dall'altro, per contro, non permette una discussione generale, quindi la mia relazione terrà conto anche degli spunti emersi in Commissione.
Nel merito, la Commissione parlamentare d'inchiesta è stata istituita per la prima volta nella XIII Legislatura: quindi, come nel caso della precedente Commissione d'inchiesta la sua ricostituzione non è una novità.
Ciò permette ovviamente una duplice chiave di lettura: se, da un lato, segnala un'attenzione continua e costante a un tema fondamentale, come quello dell'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esso correlati, dall'altro, dimostra anche che questa è una ferita ancora aperta per il nostro Paese. Se, dopo cinque legislature, siamo ancora qui a istituire una Commissione d'inchiesta sul tema, significa che il problema è ben lungi dall'essere risolto.
Tuttavia, qualcosa è stato fatto, sotto diversi profili: sul piano della consapevolezza, l'elenco dei compiti attribuiti alla Commissione nel corso delle legislature è via via stato ampliato e approfondito, come pure sono aumentati i risultati che le Commissioni bicamerali d'inchiesta delle precedenti legislature hanno conseguito; in termini di contributi positivi, la stessa approvazione della legge n. 68 del 2015 è stata frutto in parte del lavoro svolto e dei suggerimenti dati dalla Commissione bicamerale d'inchiesta; infine, sempre sul piano dei contributi resi, basti pensare all'analisi svolta dalla precedente Commissione bicamerale d'inchiesta ad un anno dall'introduzione della legge n. 68 del 2015 e ai contributi della relazione finale della Commissione bicamerale d'inchiesta della precedente legislatura, la quale ha fornito spunti utili, raccolti dall'Atto Senato 627, che oggi troviamo nel testo proposto dalla Commissione.
A questo proposito, prima di passare ad un'illustrazione rapida, ma puntuale, degli articoli del disegno di legge, tengo a precisare che quello che oggi auspicabilmente approveremo ripropone nella quasi totalità il testo istitutivo della Commissione bicamerale d'inchiesta della precedente legislatura.
Giova allora soffermarsi su alcune delle innovazioni introdotte anche in funzione della relazione conclusiva che è stata redatta. In particolare, la proposta di legge n. 627, rispetto alla proposta della precedente legislatura, inserisce fra i compiti attribuiti alla Commissione la verifica dello stato di attuazione delle bonifiche dei siti inquinati e della corretta attuazione della normativa in materia ambientale, la verifica dell'applicazione della legge n. 68 del 2015 in materia dei cosiddetti ecoreati, la verifica della sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento di materiale contenente amianto e l'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi. A questo proposito, riguardo al drammatico caso degli incendi e dei roghi di rifiuti, vorrei richiamare l'attenzione, anche quella del Governo, sulla circolare emanata in questi giorni dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'ambiente affinché i siti di stoccaggio dei rifiuti siano considerati siti sensibili ed inseriti nel piano di coordinamento e di controllo del territorio coordinati dai prefetti e gestiti dalle Forze dell'ordine.
Sempre nell'ambito dei compiti attribuiti alla Commissione bicamerale d'inchiesta aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nella precedente legislatura, segnalo quelli sui fenomeni illeciti riguardanti gli impianti di gestione dei rifiuti, ovvero i siti abusivi di discarica.
Infine, si segnala il previsto svolgimento a fini conoscitivi di sopralluoghi e visite presso impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, con esperienze di sviluppo e applicazione dei principi dell'economia circolare al fine di prevenire illeciti ambientali. Credo che questa sia l'innovazione più consistente rispetto alle funzioni attribuite precedentemente.
Il quadro tracciato dimostra che la situazione è in evoluzione, occorre non disperdere il lavoro precedentemente eseguito e per questo occorre che il punto d'arrivo di ognuna delle bicamerali diventi il punto di partenza della successiva. La nostra Commissione, in particolare, ha teso a contemperare la volontà di assicurare l'approvazione definitiva in seconda lettura, quindi rinunciando ad emendamenti migliorativi del testo, ma anche non volendo limitarsi a una semplice ratifica. Nel dare mandato al relatore di riferire in Aula, quindi, la Commissione ha anche stabilito che il relatore potesse inserire nella relazione gli spunti che sono giunti dai vari colleghi, in particolare dal senatore Arrigoni, in merito alla necessità di procedere ad una relazione dettagliata alla fine dei lavori della Commissione, dalla senatrice Nugnes, sulla necessità di mettere in evidenza le problematiche normative legislative attualmente in essere, dal senatore Ferrazzi, che - richiamando la relazione della precedente legislatura - ha chiesto di fare particolare attenzione alla verifica della governance e alla verifica della questione dei rifiuti in mare.
In conclusione, è emersa la volontà unanime in Commissione di considerare la Commissione un soggetto attivo e propositivo che non si limiti a individuare responsabilità per il passato, ma contribuisca a individuare soluzioni per il futuro che riportino la legalità al centro di questo importante settore.
Vengo ora all'analisi puntuale degli articoli.
L'articolo 1, comma 1 del testo del disegno di legge richiama, tra i compiti attribuiti alla Commissione, quelli previsti dalla legge n. 1 del 2014 istitutiva della Commissione bicamerale nella precedente legislatura.
In particolare, si prevede che la Commissione abbia il compito di svolgere indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esso coinvolte e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata; individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e le altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse Regioni del Paese e verso altre Nazioni; individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere; svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale; verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni; verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e all'attività di bonifica; verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato riguardo alla gestione di impianti di depurazione delle acque e di gestione dello smaltimento dei fanghi.
L'articolo 1, comma 2, del provvedimento riproduce il testo del corrispondente articolo della legge 7 gennaio 2014, n. 1, stabilendo che la Commissione riferirà con cadenza annuale e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. L'articolo 1, comma 3, prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, fatta di 15 senatori e 15 deputati.
Relativamente alle testimonianze, vengono adattate le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 372 del codice penale.
L'articolo 4, comma 1, prevede la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi ai procedimenti in corso, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
L'articolo 5 prevede l'obbligo del segreto per la pubblicazione degli atti. Da ultimo, l'articolo 6 fissa la possibilità per la Commissione di avvalersi della collaborazione di magistrati collocati di fuori ruolo e di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e stabilisce, più in generale, l'organizzazione interna della Commissione e la dotazione finanziaria della stessa. (Applausi dal Gruppo M5S).