Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 029 del 31/07/2018
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DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere (503)
ARTICOLI DA 1 A 8
Art. 1.
(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere)
1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione» con i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali e promuovere iniziative legislative ed amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;
b) verificare l'attuazione del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative ed amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;
c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;
d) verificare l'attuazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio dei fine pena e della quantificazione effettiva delle pene;
e) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in tema di sistemi informativi e banche dati, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione europea e promuovere accordi in sede internazionale;
f) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle politiche-amministrativo-istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni del Centro e del Nord d'Italia e le connessioni di queste organizzazioni presenti in loco con quelle attive nei territori di origine;
g) valutare le modalità operative dei gruppi criminali mafiosi, messe in campo per infiltrare e controllare attività economiche e finanziarie nelle aree caratterizzate dall'influenza della crisi economica;
h) verificare i processi di internazionalizzazione delle organizzazioni criminali mafiose e le forme di cooperazione e interazione delle stesse con altre organizzazioni criminali finalizzate alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, approfondendo la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali straniere;
i) verificare ed approfondire le conseguenze geopolitiche dell'attività delle organizzazioni criminali mafiose nazionali e straniere;
l) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
m) accertare le attività connesse ai fatti di strage, ai grandi delitti di mafia ed in particolare ai delitti avvenuti nel periodo 1992-1993 e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute, anche con riferimento alla trattativa, diretta o indiretta, tra le organizzazioni criminali mafiose ed apparati, esponenti o settori istituzionali dello Stato;
n) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo: alle modalità di azione mediante condotte corruttive o collusive; agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva; all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque a carattere segreto o riservato; ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;
o) accertare quali siano gli interessi delle mafie e delle organizzazioni criminali nel sistema del gioco d'azzardo;
p) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;
q) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;
r) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni mobili ed immobili, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
s) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali mafiosi, nonché al controllo del territorio anche consultando le associazioni e fondazioni a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;
t) accertare i risultati conseguiti e lo stato attuale della lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché le nuove procedure e gli eventuali sistemi di contrasto da adottare;
u) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
3. La Commissione può deliberare di richiedere al Governo una relazione sull'impatto che specifici progetti di legge in discussione possono avere sulle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali mafiose; analoga relazione può essere richiesta all'Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento alle modalità di difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi.
4. La Commissione può richiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata su una amministrazione locale; a tal fine il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere e al presidente della Commissione una comunicazione riguardante l'avvio delle procedure di verifica e delle relative relazioni ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. La Commissione può altresì richiedere al Governo specifiche relazioni sull'azione di ripristino della legalità nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi dell'articolo 143 del citato testo unico sull'ordinamento degli enti locali.
6. La Commissione può richiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per le finalità connesse in particolare ai compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g) e o);
7. La Commissione esprime parere sulla proposta di nomina del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione di cui all'articolo 111 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
8. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico ed istituzionale.
9. I membri della Commissione, nello svolgimento delle attività della stessa, godono delle prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione e agli stessi non è in alcun modo applicabile l'articolo 28 della Costituzione.
Art. 2.
(Composizione)
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Non possono far parte della Commissione parlamentari nei confronti dei quali sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, come definito nella relazione approvata, nella seduta del 23 settembre 2014, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, e delle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura.
3. Qualora una delle situazioni previste nel comma 2 sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi viene immediatamente sostituito dal Presidente della Camera di appartenenza.
4. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
5. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Comitati)
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 7.
Art. 4.
(Audizioni a testimonianza)
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti)
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6.
(Segreto)
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 7.
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 250.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.
Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 689 .