Legislatura 18ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 323 del 18/05/2022

     Il relatore ROMANO (M5S) specifica innanzitutto che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega concernente l'attuazione del regolamento (UE) 2019/1238, istitutivo del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), di cui ricapitola i contenuti principali.

Illustra quindi le previsioni recate dallo schema di decreto, a partire dall’articolo 1, recante una serie di definizioni.

Si sofferma successivamente sugli articoli da 2 a 7, i quali individuano le autorità competenti riguardo gli specifici aspetti della disciplina in esame, in conformità ai principi e criteri di delega.

Segnala quindi l’articolo 8, recante sanzioni amministrative per le varie ipotesi di violazione della normativa in esame, e l'articolo 9, volto a garantire la trasmissione ai risparmiatori delle proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento europeo.

Quanto all'articolo 10, rileva la previsione della deducibilità dal reddito imponibile IRPEF dei contributi versati e della possibilità di contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile.

Fa poi presente che l'articolo 11 reca il principio di segregazione delle attività e delle passività derivanti dalla fornitura e dalla gestione del PEPP e che l'articolo 12 prevede norme volte a garantire al risparmiatore la possibilità di trasferimento della propria posizione a un diverso fornitore di PEPP.

Prosegue illustrando l'articolo 13, riguardante la disciplina dell'eventuale fase di decumulo anticipata rispetto alla fase di decumulo relativa alla liquidazione della prestazione pensionistica, e l'articolo 14, il quale disciplina il regime fiscale dei rendimenti conseguiti nella fase di investimento.

Successivamente dà conto dell'articolo 15 riguardante la fase finale di decumulo, relativa alla liquidazione della prestazione pensionistica.

Segnala infine l'articolo 16, recante norme di coordinamento, l'articolo 17, concernente la risoluzione stragiudiziale delle controversie, e l'articolo 18, che reca disposizioni finali di natura finanziaria.

In conclusione, rileva che l'introduzione del PEPP consente di disporre di un'alternativa all'attuale offerta di prodotti pensionistici, peraltro integrabile in tale contesto.