Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 232 del 11/05/2021
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(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore DAL MAS (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare. Esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo. n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare. Come si legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo è appunto quello di «evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».
Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 del decreto-legge interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021. Il decreto-legge in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dall'articolo 18, per circoscriverne la portata ed in particolare per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 (così come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) e nel regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327). L'articolo 18, comma 1, lettera b) ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.
Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae all'abrogazione in primo luogo le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6, 12, 12-bis e 18 della legge n. 283 del 1962. La legge n. 283 del 1962 recava la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo, tra l'altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica (articoli 5 e 6), costituendo il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel codice penale, di comune pericolo mediante frode (articolo 439 e ss. del codice penale) applicabili quando gli eventi si sono già verificati.
In particolare l'articolo 5 della legge n. 283 vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (comma 1, lettera a)); in cattivo stato di conservazione (comma 1, lettera b)); con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (comma 1, lettera c)); con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (comma 1, lettera g)). Alla violazione di tali precetti, l'articolo 6 della medesima legge associa le sanzioni penali contravvenzionali dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 309 a 30.987 euro. Per la violazione del divieto di impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (articolo 5, comma 1, lettera d)) oppure che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo (articolo 5, comma 1, lettera h)), l'articolo 6 prevede l' arresto da tre mesi ad un anno o il pagamento dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo - in caso di frode tossica o comunque di danno per la salute - l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo. L'articolo 12 della citata legge n. 283 vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti. L'articolo 12-bis completa il quadro sanzionatorio accessorio attribuendo al giudice - in caso di particolare gravità e pericolo per la salute pubblica, ovvero di recidiva specifica - la possibilità di disporre in sede di condanna la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. L'articolo 18 specifica che le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.
Sono, poi, sottratti all'abrogazione gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della legge n. 283. Oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 18 è anche la quasi totalità degli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare previsti dalla legge n. 283 del 1962. Si tratta di: una serie di sanzioni amministrative, a corredo delle violazioni meno gravi degli obblighi imposti dalla normativa, frutto peraltro nella maggior parte dei casi dell'intervento di depenalizzazione compiuto dall'articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 giugno 1999, n. 205; l'esimente speciale di cui all'articolo 19 della legge n. 283, in forza della quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti nel decreto-legge due ulteriori articoli.
L'articolo 1-bisinterviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attualmente vigente entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalla Camera sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 disp. att. del codice di procedura penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
L'articolo 1-terinterviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore. La disposizione interviene, inoltre, sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, il provvedimento elimina la parola "sola" consentendo, dunque, l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva).
L'articolo 2 del decreto-legge contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato entro le ore 10 di domani mercoledì 12 maggio 2021.
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.