Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 232 del 11/05/2021
Azioni disponibili
(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
(Esame e rinvio)
Non facendosi osservazioni, la Commissione dà per acquisito alla sede referente il precedente iter, già svolto in sede redigente.
Il relatore CUCCA (IV-PSI) evidenzia la necessità di uniformare il testo del disegno di legge proposto, nonché dei relativi emendamenti, al codice della navigazione.
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) si dichiara contrario all'estensione della normativa dell'omicidio stradale all'omicidio nautico, motivandolo prevalentemente con la sua opposizione alla legge inopinatamente approvata nella scorsa legislatura. Ricorda che ne discese una disparità di trattamento, in tema di arresto in flagranza, che rappresenta un vulnus tuttora riscontrabile in sede giurisprudenziale: se si dovesse capovolgere l'approccio, correggendo gli errori della legge sull'omicidio stradale mentre la si estende all'omicidio nautico, anche la sua opposizione potrebbe essere riconsiderata.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) coglie nell'indicazione del relatore, sul collegamento al codice della navigazione, una proposta di lavoro migliore, rispetto all'utilizzo della legge sull'omicidio stradale: a queste condizioni, il disegno di legge in titolo - al quale egli è favorevole - potrebbe accrescere le probabilità di sua approvazione.
Il senatore BALBONI (FdI) descrive l'approccio che lo indusse a proporre il disegno di legge: due fattispecie simili trattate diversamente in base ad un elemento, totalmente estrinseco, come è il luogo di commissione (se è su strada o se è su acqua). Detto questo, non trova obiezioni a che, nel disciplinare l'omicidio nautico, si colga anche l'occasione per adeguare la legge sull'omicidio stradale ai parametri di ragionevolezza imposti dalla Costituzione e vigilati dalla Corte costituzionale; in questo caso, si potrebbe anche accogliere, al termine dei lavori, un emendamento integrativo del titolo del disegno di legge, che ne estenda l'oggetto anche all'omicidio stradale.
Il sottosegretario SISTO accoglie con interesse la possibilità che si colga l'occasione della legge sull'omicidio nautico per piccole modifiche mirate alla legge sull'omicidio stradale: il Governo valuterà in concreto tale possibilità, alla luce dei testi proposti e della giurisprudenza già sedimentata in tale ambito.
Il PRESIDENTE raccoglie le indicazioni emerse dal dibattito prefigurando una valutazione di proponibilità degli emendamenti che si valga delle indicazioni testé espresse; le ipotesi di condivisione potrebbero essere eventualmente anche estese alla redazione di un testo in sede di comitato ristretto, laddove i Gruppi a ciò convengano.
Il relatore CUCCA (IV-PSI) ricorda le incongruenze che caratterizzano la legge sull'omicidio stradale e le imputa all'andamento sussultorio dei lavori parlamentari che la produssero, nella scorsa legislatura: rispetto ad essi, un metodo condiviso come quello prefigurato nell'odierno dibattito può rivelarsi produttivo. Pertanto, non obietta alle soluzioni procedurali prefigurate, nonché ad altre come potrebbe essere la scelta presidenziale di un correlatore, ad esempio nella persona del senatore Caliendo.
Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) giudica più lineare la presentazione immediata di un disegno di legge di modifica della legge sull'omicidio stradale, che potrebbe, poi, essere congiunto al presente esame. La forzatura sull'oggetto del disegno di legge in titolo è una scelta meno lineare, ferma restando la sua disponibilità ad una soluzione volta a risolvere i problemi che dovessero essere riconosciuti, sia per quanto riguarda la disciplina dell'omicidio stradale e quella dell'omicidio nautico.
Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 12 del 26 maggio prossimo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.