Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 232 del 11/05/2021

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Pepe, illustra il provvedimento in titolo che reca sanzioni verso l'istigazione all'autolesionismo. C'è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio di suicidio. La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme social che - pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, ma di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli - permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.

L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, una forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al comma precedente.

L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, un aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai commi precedenti.

L'articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di strumenti informatici o telematici che omettano i dovuti controlli al fine di impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o all'autolesionismo ovvero ancora al suicidio. L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero. L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.