Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 232 del 11/05/2021

(2086) PILLON ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Discussione e rinvio)

 

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Pepe, illustra il provvedimento in titolo che reca sanzioni verso l'istigazione all'autolesionismo. C'è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio di suicidio. La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme social che - pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, ma di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli - permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.

L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, una forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al comma precedente.

L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, un aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai commi precedenti.

L'articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di strumenti informatici o telematici che omettano i dovuti controlli al fine di impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o all'autolesionismo ovvero ancora al suicidio. L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero. L'articolo 5 regola l'entrata in vigore. 

 

Si apre la discussione generale, in cui interviene il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), secondo cui il disegno di legge potrebbe essere cofirmato da tutti i Gruppi, in quanto nasce da un'iniziativa condivisa della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. L'iniziativa tende a colmare una lacuna giuridica che riguarda l'istigazione all'autolesionismo; si aggiunge anche una responsabilità per omesso controllo da parte dei gestori di sistema informatico o telematico: ciò anche alla luce delle audizioni svolte, che hanno dimostrato come i motori di ricerca sono ormai articolati secondo algoritmi che possono individuare in tempo brevissimo i contenuti lesivi.

 

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) evidenzia la gravità della situazione, emersa solo di recente ma che necessita di attenzione, soprattutto quando attiene a soggetti vulnerabili come i minori: l'individuazione dei responsabili dovrebbe essere assicurata non soltanto nei confronti degli istigatori o degli apologeti, ma anche di coloro che ispirano i comportamenti autolesivi, producendo un pernicioso effetto emulativo.

 

Su richiesta della senatrice D'ANGELO (M5S), il PRESIDENTE fissa il termine, entro il quale i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire, alle ore 10 di martedì 18 maggio prossimo.

 

            Il seguito della discussione è quindi rinviato.