Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 232 del 11/05/2021

     La relatrice MODENA (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo che è stato trasmesso in Senato il 2 aprile 2021 dopo l'approvazione con modifiche, in prima lettura, alla Camera dei deputati. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 3, il quale interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione, per dare migliore attuazione all’articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, modifica l’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo n. 206 per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia. La citata procedura di infrazione riguarda infatti – tra gli altri aspetti – il non corretto recepimento dell’articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, che al paragrafo 3 prescrive agli Stati, attraverso le designate autorità, di «prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d’origine e trasmettere tutte le informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati». 

Di interesse per la Commissione è poi l’articolo 4 che prevede disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche al quadro normativo vigente si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE. La direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce le medesime qualifiche acquisite in uno o più altri Stati membri che permettono al titolare di esercitarvi la stessa professione e di avere accesso alla stessa. Nell’ordinamento interno il provvedimento di recepimento della direttiva 2005/36/CE è il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE.

In particolare, la lettera a) modifica il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di ridefinire l’ambito di applicazione del decreto stesso. La novella è volta a ricomprendere nell’ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia. La lettera b) modifica l’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri. L’intervento è volto a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. La lettera c) interviene sull’articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in materia di libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee. La lettera d) interviene in materia di adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. La lettera e) incide sull’articolo 11, in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficiano del riconoscimento. La lettera f), sempre con riferimento alla prestazione di servizi temporanea e occasionale, modifica l’articolo 14, comma 1, concernente le richieste di informazioni tra autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. La lettera g), inserita nel corso dell’esame alla Camera, modifica l’articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che detta la disciplina in materia di misure compensative, ossia gli adempimenti che in Italia sono richiesti – in aggiunta al titolo – a colui che aspira al riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato diverso, al fine di compensare eventuali differenze di formazione. In particolare, oggetto di modifica è il comma 5 dell’articolo 22, nel quale è contenuta la definizione della sostanziale differenza - che giustifica l’applicazione delle misure compensative - tra le materie costituenti il percorso formativo richiesto in Italia e quelle costituenti il percorso formativo di colui che richiede il riconoscimento di una qualifica acquisita in altro Stato. Le restanti lettere h), i) e l) apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 206/2007 con riferimento, rispettivamente, all’attività professionale di ostetrica, alla formazione medica specialistica e formazione specifica in medicina generale.

Si segnala inoltre l'articolo 15 che dà recepimento a due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi); la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

Di competenza della Commissione giustizia, è poi l’articolo 16, introdotto nel corso dell’esame alla Camera. Tale disposizione modifica gli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-quater e 617-quinquies del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito alla procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione europea contesta all’Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. Più nel dettaglio, il comma 1 modifica l’articolo 615-quater del codice penale, che sanziona l'appropriazione indebita delle parole chiave e dei codici segreti per accedere ai sistemi.

Anzitutto, le modifiche sono volte ad estendere il campo d’applicazione dell’articolo 615-quater – attualmente relativo alle password e ai codici di accesso ai sistemi di informazione – fino a coprire anche le condotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commettere il reato di intercettazione illecita, come richiesto dall’articolo 7 della Direttiva. Inoltre, elevando la pena della reclusione per portarla a un massimo di 2 anni, il disegno di legge dà compiuta attuazione all’articolo 9, par. 2, della Direttiva che impone agli Stati di prevedere, appunto per i casi che non sono di minore gravità, una pena detentiva massima non inferiore a 2 anni. Il comma 2 modifica l’articolo 615-quinquies del codice penale, che punisce la diffusione dei cosiddetti virus informatici, ossia di programmi che diffusi nei computer danneggiano irrimediabilmente i programmi residenti, i dati immagazzinati e i sistemi operativi. Anche in questo caso la modifica è volta a estendere il campo d’applicazione della fattispecie penale, per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico. Il comma 3 aumenta le pene previste dall’articolo 617 del codice penale. Si tratta della fattispecie che, nel tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni, punisce tre distinte condotte: la presa di cognizione, l'interruzione e l'impedimento di conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Il comma 4 modifica l’articolo 617-bis del codice penale che punisce l’installazione di apparati o strumenti oggettivamente idonei ad intercettare od impedire le conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, diverse dal soggetto agente. Senza intervenire sulla pena edittale, il disegno di legge specifica le finalità della condotta, ad esempio aggiungendo l’ipotesi di interruzione delle comunicazioni, e ne estende il campo d’applicazione ricomprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte ad intercettare. Il comma 5 interviene sull’articolo 617-quater del codice penale per innalzare le pene previste per il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, tanto in relazione alla fattispecie base quanto per l’ipotesi aggravata.  Infine, il comma 6 modifica l’articolo 617-quinquies del codice penale, in tema di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Anche questa fattispecie viene ampliata, ricomprendendovi la detenzione e la diffusione di strumenti atti a intercettare.

Ancora, afferisce a profili di competenza della Commissione giustizia, l’articolo 17, anche esso introdotto nel corso dell’esame alla Camera. Questo articolo interviene sul codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta all’Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Analiticamente, al comma 1, la lettera a), interviene sull'articolo 600-quater del codice penale, concernente il delitto di detenzione di materiale pornografico: la novella è volta ad inserire – fuori dai casi di detenzione di materiale pornografico – una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione e sembra dunque intesa a punire coloro che guardano immagini di minori online accedendo a siti pedopornografici, ma non ne scaricano il contenuto. La lettera b) interviene sull'articolo 602-ter, ottavo comma, del codice penale che disciplina le circostanze aggravanti dei reati di sfruttamento sessuale dei minori di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione e accesso a materiale pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale.  La novella è volta ad inserire un’ulteriore aggravante (lettera c-bis) per i suddetti delitti, che consiste nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita del minore. La lettera c) interviene sull’articolo 609 ter del codice penale che contiene la disciplina delle circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale. Analogamente a quanto previsto dalla lettera b), la novella introduce tra le suddette aggravanti - che determinano l’aumento di un terzo della pena - la nuova circostanza (lettera 5-septies) per cui dal fatto commesso derivi pericolo di vita per il minore.  La lettera d) incide sull’articolo 609-quater, che disciplina il delitto di atti sessuali con minorenne, inserendovi un’ulteriore fattispecie con la quale si punisce con la reclusione fino a 4 anni chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità. Inoltre la lettera d) incide sul terzo comma dell’articolo 609-quater, che attualmente prevede una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'articolo 609-quater rinvia all'articolo 609-bis del codice penale (reclusione da 6 a 12 anni) è aumentata fino a un terzo. La novella aggiunge rispetto alla descritta aggravante, ulteriori circostanze che determinano l’aumento della pena fino ad un terzo.  La lettera e) incide sull’articolo 609-quinquies del codice penale relativo al delitto di corruzione di minorenne. La modifica è volta, anche in questo caso, ad integrare l’elenco delle circostanze aggravanti del reato, con l’ipotesi in cui dal fatto derivi pericolo di vita per il minore.  Infine la lettera f) incide sulla fattispecie delittuosa dell’adescamento di minorenni di cui all’articolo 609-undecies del codice penale. Anche in questo caso la novella è volta ad introdurre, in relazione a tale fattispecie, l’elenco delle circostanze aggravanti previste con riguardo agli altri reati sessuali sui minori. Con l’introduzione del secondo comma dell'articolo 609-undecies, si prevede quindi che la pena per il delitto di adescamento di minore (reclusione da 1 a 3 anni) sia aumentata fino ad un terzo se il reato è commesso da più persone riunite; se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività; se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

L’articolo 19 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l’acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l’acquirente non vi provveda; ad individuare l’organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.

L'articolo 23 infine propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate;  introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (c.d. insider secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari;  limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, l'esame è rinviato ad altra seduta.