Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 232 del 11/05/2021
Azioni disponibili
GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
232ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.
La relatrice EVANGELISTA (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo. Per gli emendamenti, stante il decorso del termine per esprimere il parere, si astiene dall'avanzare una proposta, che sarebbe a rischio di essere superata dalle riformulazioni preannunciate nella Commissione di merito.
Il sottosegretario SISTO dichiara di aver rappresentato, nelle sue precedenti prese di posizione sugli emendamenti, un'attività istruttoria condotta dal suo Dicastero, della quale sarebbe utile non si perdesse traccia.
Il PRESIDENTE avverte che il lavoro già svolto resta acquisito nei resoconti della Commissione della scorsa settimana. Concorda con la relatrice sull'inopportunità di esprimere parere su testi che la Commissione di merito molto probabilmente riformulerà.
Il senatore BALBONI (FdI) dichiara la sua astensione: il voto sul testo proposto dal Governo non consente un giudizio, in quanto la formulazione dell'articolo 3 è inadatta a risolvere la questione sottostante.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice, prendendo atto della decisione di non pronunciarsi sugli emendamenti. Sottopone all'attenzione del proprio Gruppo nella Commissione di merito comunque i rischi contenuti nell'articolo 4, nonché la necessità di un contemperamento di interessi all'articolo 3. In proposito, il punto di equilibrio non è rappresentato né dall'emendamento 3.0.1 né dall'emendamento 3.0.2, dei quali sottolinea l'insostenibilità; si rammarica dell'impossibilità, in difetto di competenza primaria, per la Commissione giustizia di dare compiutamente il proprio apporto di professionalità giuridica nella formulazione del testo.
Il senatore CUCCA (IV-PSI) voterà a favore della proposta della relatrice, che si sarebbe potuta utilmente spingere fino a proporre un parere favorevole. Ribadisce poi le perplessità già avanzate sull'emendamento 3.0.2, la cui sottrazione di tutela nei confronti dei pazienti, che hanno pagato con la vita comportamenti errati, sarebbe rimarchevole e biasimevole.
Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice; preannuncia poi che rappresenterà al proprio Gruppo nella Commissione di merito le perplessità, nei medesimi termini già emersi nel dibattito, per quanto riguarda eccessive dilatazioni dello "scudo penale".
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) aderisce alla proposta della relatrice, sottolineando l'utilità dell'articolo 3 e domandandosi se, a lato del diritto alla salute, non dovrebbe anche consacrarsi un dovere alla salute: proprio gli articoli 3 e 4 giustificano il suo voto favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta della relatrice.
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice MODENA (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo che è stato trasmesso in Senato il 2 aprile 2021 dopo l'approvazione con modifiche, in prima lettura, alla Camera dei deputati. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 3, il quale interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione, per dare migliore attuazione all’articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, modifica l’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo n. 206 per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia. La citata procedura di infrazione riguarda infatti – tra gli altri aspetti – il non corretto recepimento dell’articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, che al paragrafo 3 prescrive agli Stati, attraverso le designate autorità, di «prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d’origine e trasmettere tutte le informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati».
Di interesse per la Commissione è poi l’articolo 4 che prevede disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche al quadro normativo vigente si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE. La direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce le medesime qualifiche acquisite in uno o più altri Stati membri che permettono al titolare di esercitarvi la stessa professione e di avere accesso alla stessa. Nell’ordinamento interno il provvedimento di recepimento della direttiva 2005/36/CE è il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE.
In particolare, la lettera a) modifica il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di ridefinire l’ambito di applicazione del decreto stesso. La novella è volta a ricomprendere nell’ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia. La lettera b) modifica l’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri. L’intervento è volto a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. La lettera c) interviene sull’articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in materia di libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee. La lettera d) interviene in materia di adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. La lettera e) incide sull’articolo 11, in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficiano del riconoscimento. La lettera f), sempre con riferimento alla prestazione di servizi temporanea e occasionale, modifica l’articolo 14, comma 1, concernente le richieste di informazioni tra autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. La lettera g), inserita nel corso dell’esame alla Camera, modifica l’articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che detta la disciplina in materia di misure compensative, ossia gli adempimenti che in Italia sono richiesti – in aggiunta al titolo – a colui che aspira al riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato diverso, al fine di compensare eventuali differenze di formazione. In particolare, oggetto di modifica è il comma 5 dell’articolo 22, nel quale è contenuta la definizione della sostanziale differenza - che giustifica l’applicazione delle misure compensative - tra le materie costituenti il percorso formativo richiesto in Italia e quelle costituenti il percorso formativo di colui che richiede il riconoscimento di una qualifica acquisita in altro Stato. Le restanti lettere h), i) e l) apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 206/2007 con riferimento, rispettivamente, all’attività professionale di ostetrica, alla formazione medica specialistica e formazione specifica in medicina generale.
Si segnala inoltre l'articolo 15 che dà recepimento a due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi); la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).
Di competenza della Commissione giustizia, è poi l’articolo 16, introdotto nel corso dell’esame alla Camera. Tale disposizione modifica gli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-quater e 617-quinquies del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito alla procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione europea contesta all’Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. Più nel dettaglio, il comma 1 modifica l’articolo 615-quater del codice penale, che sanziona l'appropriazione indebita delle parole chiave e dei codici segreti per accedere ai sistemi.
Anzitutto, le modifiche sono volte ad estendere il campo d’applicazione dell’articolo 615-quater – attualmente relativo alle password e ai codici di accesso ai sistemi di informazione – fino a coprire anche le condotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commettere il reato di intercettazione illecita, come richiesto dall’articolo 7 della Direttiva. Inoltre, elevando la pena della reclusione per portarla a un massimo di 2 anni, il disegno di legge dà compiuta attuazione all’articolo 9, par. 2, della Direttiva che impone agli Stati di prevedere, appunto per i casi che non sono di minore gravità, una pena detentiva massima non inferiore a 2 anni. Il comma 2 modifica l’articolo 615-quinquies del codice penale, che punisce la diffusione dei cosiddetti virus informatici, ossia di programmi che diffusi nei computer danneggiano irrimediabilmente i programmi residenti, i dati immagazzinati e i sistemi operativi. Anche in questo caso la modifica è volta a estendere il campo d’applicazione della fattispecie penale, per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico. Il comma 3 aumenta le pene previste dall’articolo 617 del codice penale. Si tratta della fattispecie che, nel tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni, punisce tre distinte condotte: la presa di cognizione, l'interruzione e l'impedimento di conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Il comma 4 modifica l’articolo 617-bis del codice penale che punisce l’installazione di apparati o strumenti oggettivamente idonei ad intercettare od impedire le conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, diverse dal soggetto agente. Senza intervenire sulla pena edittale, il disegno di legge specifica le finalità della condotta, ad esempio aggiungendo l’ipotesi di interruzione delle comunicazioni, e ne estende il campo d’applicazione ricomprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte ad intercettare. Il comma 5 interviene sull’articolo 617-quater del codice penale per innalzare le pene previste per il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, tanto in relazione alla fattispecie base quanto per l’ipotesi aggravata. Infine, il comma 6 modifica l’articolo 617-quinquies del codice penale, in tema di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Anche questa fattispecie viene ampliata, ricomprendendovi la detenzione e la diffusione di strumenti atti a intercettare.
Ancora, afferisce a profili di competenza della Commissione giustizia, l’articolo 17, anche esso introdotto nel corso dell’esame alla Camera. Questo articolo interviene sul codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta all’Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Analiticamente, al comma 1, la lettera a), interviene sull'articolo 600-quater del codice penale, concernente il delitto di detenzione di materiale pornografico: la novella è volta ad inserire – fuori dai casi di detenzione di materiale pornografico – una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione e sembra dunque intesa a punire coloro che guardano immagini di minori online accedendo a siti pedopornografici, ma non ne scaricano il contenuto. La lettera b) interviene sull'articolo 602-ter, ottavo comma, del codice penale che disciplina le circostanze aggravanti dei reati di sfruttamento sessuale dei minori di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione e accesso a materiale pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale. La novella è volta ad inserire un’ulteriore aggravante (lettera c-bis) per i suddetti delitti, che consiste nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita del minore. La lettera c) interviene sull’articolo 609 ter del codice penale che contiene la disciplina delle circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale. Analogamente a quanto previsto dalla lettera b), la novella introduce tra le suddette aggravanti - che determinano l’aumento di un terzo della pena - la nuova circostanza (lettera 5-septies) per cui dal fatto commesso derivi pericolo di vita per il minore. La lettera d) incide sull’articolo 609-quater, che disciplina il delitto di atti sessuali con minorenne, inserendovi un’ulteriore fattispecie con la quale si punisce con la reclusione fino a 4 anni chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità. Inoltre la lettera d) incide sul terzo comma dell’articolo 609-quater, che attualmente prevede una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'articolo 609-quater rinvia all'articolo 609-bis del codice penale (reclusione da 6 a 12 anni) è aumentata fino a un terzo. La novella aggiunge rispetto alla descritta aggravante, ulteriori circostanze che determinano l’aumento della pena fino ad un terzo. La lettera e) incide sull’articolo 609-quinquies del codice penale relativo al delitto di corruzione di minorenne. La modifica è volta, anche in questo caso, ad integrare l’elenco delle circostanze aggravanti del reato, con l’ipotesi in cui dal fatto derivi pericolo di vita per il minore. Infine la lettera f) incide sulla fattispecie delittuosa dell’adescamento di minorenni di cui all’articolo 609-undecies del codice penale. Anche in questo caso la novella è volta ad introdurre, in relazione a tale fattispecie, l’elenco delle circostanze aggravanti previste con riguardo agli altri reati sessuali sui minori. Con l’introduzione del secondo comma dell'articolo 609-undecies, si prevede quindi che la pena per il delitto di adescamento di minore (reclusione da 1 a 3 anni) sia aumentata fino ad un terzo se il reato è commesso da più persone riunite; se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività; se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
L’articolo 19 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l’acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l’acquirente non vi provveda; ad individuare l’organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.
L'articolo 23 infine propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (c.d. insider secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.
Nessuno chiedendo di intervenire, l'esame è rinviato ad altra seduta.
IN SEDE REFERENTE
(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore DAL MAS (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare. Esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo. n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare. Come si legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo è appunto quello di «evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».
Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 del decreto-legge interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021. Il decreto-legge in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dall'articolo 18, per circoscriverne la portata ed in particolare per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 (così come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) e nel regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327). L'articolo 18, comma 1, lettera b) ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.
Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae all'abrogazione in primo luogo le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6, 12, 12-bis e 18 della legge n. 283 del 1962. La legge n. 283 del 1962 recava la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo, tra l'altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica (articoli 5 e 6), costituendo il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel codice penale, di comune pericolo mediante frode (articolo 439 e ss. del codice penale) applicabili quando gli eventi si sono già verificati.
In particolare l'articolo 5 della legge n. 283 vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (comma 1, lettera a)); in cattivo stato di conservazione (comma 1, lettera b)); con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (comma 1, lettera c)); con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (comma 1, lettera g)). Alla violazione di tali precetti, l'articolo 6 della medesima legge associa le sanzioni penali contravvenzionali dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 309 a 30.987 euro. Per la violazione del divieto di impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (articolo 5, comma 1, lettera d)) oppure che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo (articolo 5, comma 1, lettera h)), l'articolo 6 prevede l' arresto da tre mesi ad un anno o il pagamento dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo - in caso di frode tossica o comunque di danno per la salute - l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo. L'articolo 12 della citata legge n. 283 vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti. L'articolo 12-bis completa il quadro sanzionatorio accessorio attribuendo al giudice - in caso di particolare gravità e pericolo per la salute pubblica, ovvero di recidiva specifica - la possibilità di disporre in sede di condanna la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. L'articolo 18 specifica che le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.
Sono, poi, sottratti all'abrogazione gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della legge n. 283. Oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 18 è anche la quasi totalità degli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare previsti dalla legge n. 283 del 1962. Si tratta di: una serie di sanzioni amministrative, a corredo delle violazioni meno gravi degli obblighi imposti dalla normativa, frutto peraltro nella maggior parte dei casi dell'intervento di depenalizzazione compiuto dall'articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 giugno 1999, n. 205; l'esimente speciale di cui all'articolo 19 della legge n. 283, in forza della quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti nel decreto-legge due ulteriori articoli.
L'articolo 1-bisinterviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attualmente vigente entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalla Camera sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 disp. att. del codice di procedura penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
L'articolo 1-terinterviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore. La disposizione interviene, inoltre, sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, il provvedimento elimina la parola "sola" consentendo, dunque, l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva).
L'articolo 2 del decreto-legge contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato entro le ore 10 di domani mercoledì 12 maggio 2021.
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto )
Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo, il PRESIDENTE chiede al Governo lo stato dell'iniziativa emendatizia preannunciata dalla Ministra; infatti, dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento è pervenuta l'informazione secondo cui l'autorizzazione alla presentazione di testi è in itinere, per cui solo dopo di essa potrà essere fissato il termine per subemendamenti.
Il sottosegretario SISTO conferma la richiesta del Governo di soprassedere alla prosecuzione dell'iter fino al completamento della procedura autorizzativa in corso.
IN SEDE REDIGENTE
(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno 2020.
Il PRESIDENTE ricorda che, su mandato della Commissione, aveva inviato una lettera ai ministri Bonafede e Lamorgese per riceverne indicazioni su soggetti da audire, all'interno delle rispettive amministrazioni. Mentre dalla Ministra dell'interno venne l'indicazione richiesta, nessun riscontro era venuto dal Ministro della giustizia. Richiede pertanto al relatore se mantengano attualità le precedenti richieste e se occorra insistere con la nuova Ministra.
Il relatore CUCCA (IV-PSI) insiste per lo svolgimento delle audizioni, sulle quali concorda anche il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) (indicando la necessità di coinvolgere, nell'apporto informativo, la dirigenza dell'organizzazione giudiziaria).
Preso atto dell'indicazione della Commissione, il PRESIDENTE richiede la posizione del Governo.
Il sottosegretario SISTO dichiara di aver preso nota della richiesta e che riferirà al Presidente sull'an, sul quomodo ed eventualmente sul quis del riscontro ministeriale.
Il seguito della discussione è quindi rinviata.
(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
(Discussione e rinvio)
Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Pepe, illustra il provvedimento in titolo che reca sanzioni verso l'istigazione all'autolesionismo. C'è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio di suicidio. La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme social che - pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, ma di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli - permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.
L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, una forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al comma precedente.
L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, un aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai commi precedenti.
L'articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di strumenti informatici o telematici che omettano i dovuti controlli al fine di impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o all'autolesionismo ovvero ancora al suicidio. L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero. L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.
Si apre la discussione generale, in cui interviene il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), secondo cui il disegno di legge potrebbe essere cofirmato da tutti i Gruppi, in quanto nasce da un'iniziativa condivisa della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. L'iniziativa tende a colmare una lacuna giuridica che riguarda l'istigazione all'autolesionismo; si aggiunge anche una responsabilità per omesso controllo da parte dei gestori di sistema informatico o telematico: ciò anche alla luce delle audizioni svolte, che hanno dimostrato come i motori di ricerca sono ormai articolati secondo algoritmi che possono individuare in tempo brevissimo i contenuti lesivi.
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) evidenzia la gravità della situazione, emersa solo di recente ma che necessita di attenzione, soprattutto quando attiene a soggetti vulnerabili come i minori: l'individuazione dei responsabili dovrebbe essere assicurata non soltanto nei confronti degli istigatori o degli apologeti, ma anche di coloro che ispirano i comportamenti autolesivi, producendo un pernicioso effetto emulativo.
Su richiesta della senatrice D'ANGELO (M5S), il PRESIDENTE fissa il termine, entro il quale i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire, alle ore 10 di martedì 18 maggio prossimo.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
(Esame e rinvio)
Non facendosi osservazioni, la Commissione dà per acquisito alla sede referente il precedente iter, già svolto in sede redigente.
Il relatore CUCCA (IV-PSI) evidenzia la necessità di uniformare il testo del disegno di legge proposto, nonché dei relativi emendamenti, al codice della navigazione.
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) si dichiara contrario all'estensione della normativa dell'omicidio stradale all'omicidio nautico, motivandolo prevalentemente con la sua opposizione alla legge inopinatamente approvata nella scorsa legislatura. Ricorda che ne discese una disparità di trattamento, in tema di arresto in flagranza, che rappresenta un vulnus tuttora riscontrabile in sede giurisprudenziale: se si dovesse capovolgere l'approccio, correggendo gli errori della legge sull'omicidio stradale mentre la si estende all'omicidio nautico, anche la sua opposizione potrebbe essere riconsiderata.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) coglie nell'indicazione del relatore, sul collegamento al codice della navigazione, una proposta di lavoro migliore, rispetto all'utilizzo della legge sull'omicidio stradale: a queste condizioni, il disegno di legge in titolo - al quale egli è favorevole - potrebbe accrescere le probabilità di sua approvazione.
Il senatore BALBONI (FdI) descrive l'approccio che lo indusse a proporre il disegno di legge: due fattispecie simili trattate diversamente in base ad un elemento, totalmente estrinseco, come è il luogo di commissione (se è su strada o se è su acqua). Detto questo, non trova obiezioni a che, nel disciplinare l'omicidio nautico, si colga anche l'occasione per adeguare la legge sull'omicidio stradale ai parametri di ragionevolezza imposti dalla Costituzione e vigilati dalla Corte costituzionale; in questo caso, si potrebbe anche accogliere, al termine dei lavori, un emendamento integrativo del titolo del disegno di legge, che ne estenda l'oggetto anche all'omicidio stradale.
Il sottosegretario SISTO accoglie con interesse la possibilità che si colga l'occasione della legge sull'omicidio nautico per piccole modifiche mirate alla legge sull'omicidio stradale: il Governo valuterà in concreto tale possibilità, alla luce dei testi proposti e della giurisprudenza già sedimentata in tale ambito.
Il PRESIDENTE raccoglie le indicazioni emerse dal dibattito prefigurando una valutazione di proponibilità degli emendamenti che si valga delle indicazioni testé espresse; le ipotesi di condivisione potrebbero essere eventualmente anche estese alla redazione di un testo in sede di comitato ristretto, laddove i Gruppi a ciò convengano.
Il relatore CUCCA (IV-PSI) ricorda le incongruenze che caratterizzano la legge sull'omicidio stradale e le imputa all'andamento sussultorio dei lavori parlamentari che la produssero, nella scorsa legislatura: rispetto ad essi, un metodo condiviso come quello prefigurato nell'odierno dibattito può rivelarsi produttivo. Pertanto, non obietta alle soluzioni procedurali prefigurate, nonché ad altre come potrebbe essere la scelta presidenziale di un correlatore, ad esempio nella persona del senatore Caliendo.
Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) giudica più lineare la presentazione immediata di un disegno di legge di modifica della legge sull'omicidio stradale, che potrebbe, poi, essere congiunto al presente esame. La forzatura sull'oggetto del disegno di legge in titolo è una scelta meno lineare, ferma restando la sua disponibilità ad una soluzione volta a risolvere i problemi che dovessero essere riconosciuti, sia per quanto riguarda la disciplina dell'omicidio stradale e quella dell'omicidio nautico.
Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 12 del 26 maggio prossimo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali
(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali
(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora
(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali
(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto
(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali
(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali
(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione
- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto )
Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, il PRESIDENTE ricorda che la fase di presentazione deli emendamenti avvenne sotto la vigenza del precedente Governo; chiede alla relatrice presente se abbia dichiarazioni da rendere in ordine ad intese nella nuova maggioranza, dalle quali possa discendere un metodo di lavoro meno sovraccarico di emendamenti.
La relatrice CIRINNA' (PD) dichiara di essere al corrente, con il suo collega Lomuti, di tentativi in tal senso; chiede però alla Presidenza di fissare una data certa per la ripresa dell'esame congiunto.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) riconosce che i circa 3.500 emendamenti presentati dal Gruppo della Lega potrebbero in buona parte rientrare nell'accordo, interno alla maggioranza, ma solo se i relatori condivideranno un testo o una posizione, in termini di parere, tale da ascrivere pari dignità a tutte le componenti della maggioranza.
Il PRESIDENTE conclude auspicando che dai Gruppi gli pervengano indicazioni univoche in ordine alla metodologia ed alla tempistica di ripresa dei lavori sul disegno di legge in titolo.
La seduta termina alle ore 16,45.