Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 141 del 15/01/2020

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (n. 138)

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi) 

 

La senatrice GINETTI (IV-PSI), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto ad apportare correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 183 del 2017, che aveva attuato la direttiva (UE) 2015/2193 in base alla delega conferita al Governo con l’articolo 17 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015).

Il decreto del 2017 ha quindi recepito la direttiva n. 2193 sulla limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione e ha provveduto anche al riordino della parte del codice dell’ambiente relativa agli impianti e alle attività che producono emissioni in atmosfera.

Con l’atto in esame si apportano alcune correzioni di forma e si mira a superare alcune criticità segnalate dagli operatori del settore, anche nell’ambito dello specifico tavolo di coordinamento settoriale previsto dal codice dell’ambiente. In particolare, le modifiche proposte sono finalizzate a razionalizzare le procedure autorizzative e ad aumentare le garanzie di certezza normativa in materia di procedure autorizzative, di controllo e di obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, nonché ad una ulteriore razionalizzazione del sistema delle sanzioni.

Tecnicamente, è un nuovo decreto legislativo, che modifica il primo, sulla base della delega generale contenuta nell’articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012. In base ad essa, entro due anni dall’adozione di decreti legislativi che recepiscono direttive europee, possono essere adottati decreti integrativi e correttivi.

L’articolo 1 dello schema prevede specifiche modifiche alla parte quinta del codice dell’ambiente (norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), in relazione al Titolo I (impianti e attività produttivi), al Titolo II (impianti termici civili), all’allegato IV (impianti e attività in deroga), all’allegato VI (metodi di monitoraggio e controllo delle emissioni) e all’allegato IX (limiti di emissione degli impianti termici civili).

L’articolo 2 introduce norme che vanno a modificare un allegato al codice, l’articolo 3 reca disposizioni transitorie, mentre l’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria della spesa.

La relatrice osserva come, nel complesso, lo schema di decreto in esame sia coerente con i principi generali di semplificazione degli adempimenti, di razionalizzazione delle procedure autorizzative e di promozione di misure alternative alle sanzioni.

Per quanto concerne i medi impianti di combustione, l’intervento in esame è in linea con la direttiva (UE) 2015/2193, come recepita con il decreto legislativo n. 183 del 2017; per gli altri impianti e le altre attività che producono emissioni in atmosfera, se si eccettuano le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, la materia non è ad oggi disciplinata a livello europeo, sussistendo così un’autonomia legislativa degli Stati nella scelta della disciplina. L’Italia ha già da molti anni una completa disciplina sulla limitazione dell’impatto sull’atmosfera delle attività che producono emissioni, mentre la maggioranza dei paesi dell’Unione non ha previsto un puntuale sistema di autorizzazioni e valori limite di emissione per tali attività.

Il recepimento della direttiva (UE) 2015/2193 è avvenuto correttamente, poiché dalla consultazione dell'archivio informatico nazionale EUR-Infra non risultano pendenti procedure di infrazione.

Illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli, in cui si rileva la necessità di assicurare il più efficace coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame con quello relativo al Green New Deal e alla transizione ecologica del Paese, collegato alla decisione di bilancio. Si auspica altresì una maggiore armonizzazione complessiva della materia delle emissioni, che ricomprenda tutti gli impianti, ivi inclusi quelli che oggi non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea, e che permetta di assicurare che le installazioni e gli interventi siano preceduti da una valutazione di impatto sul territorio di insediamento.

 

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli illustrato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

 

La Commissione approva.